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Legge regionale 27 aprile 2023, n. 20

Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003 .

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 5 maggio 2023

Art. 1
Attività di agricoltura sociale e soggetti legittimati
1. In conformità a quanto previsto dalla Sito esternolegge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale), ai fini della presente legge per “agricoltura sociale” si intendono le attività di cui al comma 3 esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile in forma singola o associata.
2. Le attività di cui al comma 3 sono esercitate altresì dalle cooperative sociali di cui alla Sito esternolegge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato sia superiore al 30 per cento di quello complessivo, le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell'agricoltura sociale, ai sensi della Sito esternol. 141/2015 , in misura corrispondente al fatturato agricolo.
3. Le attività di agricoltura sociale sono dirette a realizzare:
a) l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell’articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, di persone svantaggiate di cui all’Sito esternoarticolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), di rifugiati e migranti, di soggetti affidati in prova ai servizi sociali, di soggetti condannati alla pena di lavoro di pubblica utilità e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale, ivi compresi i giovani né occupati, né inseriti in un percorso di istruzione o formazione (Not in Education, employment or training “NEET”);
b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l’utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell’agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l’ausilio di animali allevati e la coltivazione e l’utilizzo delle piante;
d) progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità, nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l’organizzazione di fattorie sociali riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.
4. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 2, comma 3, della l. 141/2015 , le attività di cui al comma 3, lettere b), c) e d), esercitate dall’imprenditore agricolo, costituiscono attività connesse di cui all’articolo 2135 del codice civile.
5. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che esercitano le attività di cui al comma 3 e che sono iscritti nell’elenco di cui all’articolo 3, sono definiti operatori di agricoltura sociale e si avvalgono della denominazione “Fattoria sociale – Regione Toscana”.

Note del Redattore:

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Comma Così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 19.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.