Legge regionale 7 aprile 2023, n. 18
Determinazione dei limiti massimi di costo degli interventi di edilizia residenziale pubblica (ERP). Modifiche alla l.r. 77/1998 .
Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 13 aprile 2023
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettere n), o), z). dello Statuto;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale);
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994 (Determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata);
Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 , e, in particolare, l’articolo 26;
Vista la legge regionale 3 novembre 1998, n. 77 (Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica);
Considerato quanto segue:
1. Il prezzario dei lavori costituisce lo strumento di riferimento per la quantificazione del limite di spesa dell’opera da realizzare e per la definizione degli importi a base di gara negli appalti pubblici di lavori;
2. Il legislatore statale ha recentemente disposto che le regioni provvedano all’aggiornamento anche infrannuale dei rispettivi prezzari dei lavori per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e dei prodotti energetici;
3. La disposizione di cui al punto 2 è stata corredata dalla previsione di un termine specifico per l’aggiornamento dei prezzari e presidiata da un potere sostitutivo statale in caso di inadempienza delle regioni al rispetto di tale termine;
4. Le previsioni di cui al punto 3 confermano l’obbligatorietà dell’applicazione del prezzario regionale ai fini della determinazione del congruo costo dei materiali, delle attrezzature e delle lavorazioni, determinazione funzionale a consentire il rapido avvio delle gare di appalti pubblici di lavori in un contesto profondamente segnato da costi esorbitanti dei processi produttivi;
5. Il d.m. lavori pubblici 5 agosto 1994 si configura come un atto di rango secondario in una materia di competenza regionale largamente prevalente, che ha definito i limiti di costo unitari per il quadriennio 1992 – 1995; tale decreto attribuisce comunque alle regioni la potestà di individuare costi totali di intervento anche superiori a quelli massimi stabiliti dal decreto stesso sulla base di specifiche situazioni territoriali, ben potendo queste ultime differire comunque, in una certa misura, tra i vari territori regionali;
6. Si ritiene altamente opportuno fornire una salda base legislativa ai provvedimenti che saranno adottati dalla Giunta regionale per determinare specificamente i limiti di costo degli interventi;
7. In considerazione dell’imminente avvio dei lavori, in particolare del piano nazionale complementare (PNC), al piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.