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Legge regionale 28 marzo 2023, n. 15

Disposizioni di attuazione degli articoli 14 e 34 bis dello Statuto. Modifiche alla l.r. 3/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2023





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visti gli articoli 9, comma 7, 14, 30 e 34 bis dello Statuto;


Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);


Considerato quanto segue:


1. La legge statutaria regionale 17 giugno 2022, n. 20 (Modifiche e integrazioni allo Statuto in materia di Sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale e di composizione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale), ha modificato l’articolo 14 dello Statuto reintroducendo, nell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, i Segretari questori con il compito di coadiuvare il Presidente del Consiglio regionale nell’applicazione del regolamento e nell’assicurare la regolarità dello svolgimento dei lavori dell’assemblea ed ha introdotto nell’ordinamento regionale, con l’articolo 34 bis, la figura del Sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale, scelto tra i consiglieri regionali, con la funzione di affiancare e supportare il Presidente della Giunta regionale nell’esercizio delle molteplici funzioni a lui attribuite;


2. Le funzioni attribuite al Sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale risultano ampie e di particolare pregnanza, tali da non consentire, per l’impegno richiesto e per i loro eventuali contenuti, la conciliabilità con altre funzioni istituzionali di rilievo consiliare;


3. Appare dunque necessario prevedere l’incompatibilità della figura del Sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale con le cariche di cui all’articolo 1;


4. Il Consiglio regionale, con l’ordine del giorno 12 ottobre 2021, n. 185, collegato alla l.r. statutaria 20/2022, si è impegnato a disciplinare i trattamenti economici delle figure dei Segretari questori e del Sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale in modo tale da non comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;


5. La presente legge attua le modifiche statutarie sopracitate e modifica le disposizioni della l.r. 3/2009 con la previsione delle nuove figure istituzionali e la rideterminazione delle percentuali dell’indennità di funzione e del rimborso spese per l’esercizio del mandato spettanti ai consiglieri regionali, al Presidente ed ai componenti della Giunta regionale in modo tale da assorbire i costi derivanti dalle quote da destinarsi alle nuove cariche, nel rispetto dell’ordine del giorno 185/2021;


Approva la presente legge



Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 79 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.