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Legge regionale 28 marzo 2023, n. 15

Disposizioni di attuazione degli articoli 14 e 34 bis dello Statuto. Modifiche alla l.r. 3/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2023

Art. 6
Entrata in vigore
1. Le disposizioni dell’articolo 5, comma 1, lettere b), d), e) ed i), della l.r. 3/2009 , come sostituito dall’articolo 2, nonché le disposizioni dell’articolo 6 bis, comma 4, lettere b), d), e) ed l), della l.r. 3/2009 , come sostituito dall’articolo 3, entrano in vigore dalla prima elezione dei Segretari questori del Consiglio regionale. Da tale data cessa l’efficacia della disposizione di cui all’articolo 6 bis, comma 1, relativamente alla figura del Presidente del Consiglio regionale.
2. Le disposizioni dell’articolo 5, comma 1, lettere a) e c), della l.r. 3/2009 , come sostituito dall’articolo 2, le disposizioni dell’articolo 6 bis, comma 3, e comma 4 lettere a) e c), della l.r. 3/2009 , come sostituito dall’articolo 3, nonché la disposizione dell’articolo 4, entrano in vigore dalla prima nomina del Sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale. Da tale data cessa l’efficacia della disposizione di cui all’articolo 6 bis, comma 1, relativamente alla figura del Presidente della Giunta regionale.

Note del Redattore:

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. n. 22, parte prima, del 26 aprile 2023.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.