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Legge regionale 28 marzo 2023, n. 14

Disposizioni di attuazione dell’articolo 34 bis dello Statuto. Modifiche alla l.r. 1/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2023

Art. 4
Personale delle strutture di supporto agli organi di governo. Modifiche all’articolo 44 della l.r. 1/2009
1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 44 della l.r. 1/2009 , dopo le parole: “
di cui all’articolo 40
”, sono inserite le seguenti: “
commi 1 e 2
”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 44 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
1.1. Il personale assegnato alla struttura di cui all’articolo 40, comma 2 bis, può essere scelto esclusivamente tra i soggetti d cui al comma 1, lettere a) e b)
”.
3. Al primo periodo del comma 3 dell’articolo 44 della l.r. 1/2009 , le parole: “
del Presidente e di ciascun componente la Giunta regionale”
sono sostituite dalle seguenti: “
del Presidente, di ciascun componente la Giunta regionale o del Sottosegretario alla presidenza
”.
4. Al primo periodo del comma 4 dell’articolo 44 della l.r. 1/2009 , dopo le parole: “
del cui ufficio di segreteria lo stesso fa parte
” sono inserite le seguenti: “
o del Sottosegretario alla presidenza
” e dopo le parole “
di un altro componente della Giunta
” sono inserite le seguenti: “
o all’ufficio di segreteria del Sottosegretario alla presidenza
”.
5. Al primo periodo del comma 4 bis dell’articolo 44 della l.r. 1/2009 , dopo le parole: “
del cui ufficio di segreteria fa parte
” sono inserite le seguenti: “
o del Sottosegretario alla presidenza
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.