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Legge regionale 28 marzo 2023, n. 14

Disposizioni di attuazione dell’articolo 34 bis dello Statuto. Modifiche alla l.r. 1/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2023





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 34 bis dello Statuto;


Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);


Considerato quanto segue:


1. L’articolo 2 della legge statutaria regionale 17 giugno 2022, n. 20 (Modifiche e integrazioni allo Statuto in materia di Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale e di composizione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale) ha inserito l’articolo 34 bis nello Statuto, istituendo la figura del Sottosegretario alla presidenza, con la funzione di coadiuvare il Presidente della Giunta regionale nello svolgimento dei compiti inerenti al suo mandato ed affidandone l’eventuale nomina al Presidente medesimo;


2. Per assicurare l’efficace svolgimento dei compiti affidati al Sottosegretario alla presidenza, si ritiene opportuno dotare tale figura di un ufficio di segreteria organizzativa per le funzioni di diretto supporto;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.