Legge regionale 28 marzo 2023, n. 14
Disposizioni di attuazione dell’articolo 34 bis dello Statuto. Modifiche alla l.r. 1/2009 .
Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2023
Art. 5
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, stimati in euro 279.000,00 annui, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023 – 2025.
2.
Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2023 – 2025, rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza, di uguale importo:
Anno 2023
- In diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 279.000,00;
- In aumento, Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 279.000,00.
Anno 2024
- In diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 279.000,00;
- In aumento, Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 279.000,00.
Anno 2025
- In diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 279.000,00;
- In aumento, Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 279.000,00.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.