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Legge regionale 16 marzo 2023, n. 13

Riordino della disciplina regionale del sistema di interventi per il sostegno alle imprese. Modifiche alla l.r. 71/2017 .

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 22 marzo 2023

Art. 17
Obblighi per i beneficiari. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 71/2017
1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 71/2017 la parola: “
otto
” è sostituita dalla seguente: “
cinque
”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 71/2017 è inserito il seguente:
1 bis. In caso di agevolazioni destinate esclusivamente alle PMI, il termine di cui al comma 1 può essere ridotto a tre anni con deliberazione della Giunta regionale in conformità alla normativa europea.
”.
3. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 20 della l.r. 71/2017 è inserito il seguente:
1 ter. Le imprese beneficiarie hanno l’obbligo di garantire ai propri dipendenti l’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale.
”.
4. Il comma 3 dell’articolo 20 della l.r. 71/2017 è sostituito dal seguente:
3. In caso di investimenti in infrastrutture pubbliche, l'obbligo di mantenimento dell'investimento, comprese la localizzazione in Toscana e la finalità oggetto di agevolazione, è di dieci anni decorrenti dall’erogazione del saldo, purché alla medesima data l’opera entri in funzione. Se alla data di erogazione del saldo l’opera non è entrata in funzione, i termini di mantenimento dell’investimento decorrono dalla data di entrata in funzione dell’opera stessa.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.