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Legge regionale 16 marzo 2023, n. 13

Riordino della disciplina regionale del sistema di interventi per il sostegno alle imprese. Modifiche alla l.r. 71/2017 .

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 22 marzo 2023

Art. 1
Oggetto e finalità. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 71/2017
1. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese), è sostituito dal seguente:
1. La presente legge, nel rispetto dei principi generali di cui al Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'Sito esternoarticolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), in una prospettiva di sviluppo sostenibile, disciplina l'intervento della Regione nell'economia toscana con le finalità di:
a) concorrere a consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva regionale e i livelli di occupazione, con particolare attenzione a quella giovanile e femminile, per migliorare la competitività del sistema produttivo;
b) sostenere i processi di digitalizzazione del sistema delle imprese;
c) favorire l'introduzione dei principi del “Green deal europeo” e dell'economia circolare promuovendo l’autosufficienza energetica delle imprese;
d) consolidare la presenza di imprese start-up e piccole e medie imprese (PMI) innovative;
e) diffondere forme di economia collaborativa organizzate in forma di impresa;
f) sostenere l’accesso al credito e l’utilizzo degli strumenti finanziari da parte delle imprese.
g) contrastare ogni forma di discriminazione e favorire la parità di genere in tutte le sue declinazioni.”.
2. Alla fine della lettera a) del comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 71/2017 sono aggiunte le parole: “nonché delle start-up”.
3. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 71/2017 le parole: “attività produttive:” sono sostituite dalla seguente: “imprese”.
“d bis) l’accompagnamento alle imprese per gli investimenti nel territorio toscano.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.