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Legge regionale 16 marzo 2023, n. 12

Disposizioni in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici. Modifiche alla l.r. 40/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 22 marzo 2023




PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’Sito esternoarticolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 );


Visto il Sito esternodecreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'Sito esternoarticolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 );


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);


Considerato quanto segue:


1. Con il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2022 (Riconoscimento del carattere scientifico dell’ente di diritto pubblico “Azienda ospedaliero-universitaria Meyer”, in Firenze, nella disciplina di “pediatria”), l’Azienda ospedaliero-universitaria Meyer ha ottenuto il riconoscimento di Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS);


2. La recente riforma degli IRCCS, di cui al Sito esternodecreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), modificativo ed integrativo del Sito esternodecreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 , in attuazione Sito esternodella legge 3 agosto 2022, n. 129 (Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al Sito esternodecreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 ), detta alcuni principi sul riordino degli IRCCS pubblici, ma non disciplina in dettaglio la loro organizzazione;


3. In particolare, per la disciplina degli IRCCS pubblici già esistenti e di quelli riconosciuti dopo l’entrata in vigore Sito esternodel d.lgs. 288/2003 , l’Sito esternoarticolo 5 del medesimo d.lgs. 288/2003 , non modificato dal Sito esternod.lgs. 200/2022 , rinvia ad una intesa in sede di Conferenza permanente Stato Regioni, intesa che è stata poi sottoscritta in data 1° luglio 2004 (Atto di Intesa recante: “Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni”);


4. È necessario, pertanto, dettare una disciplina legislativa “ad hoc” di tali istituti, destinati a far parte integrante, al pari delle aziende sanitarie, del servizio sanitario regionale, che tenga conto delle indicazioni contenute nella sopracitata intesa del 1° luglio 2004;


5. È necessario, altresì, tener conto della sentenza 23 giugno 2005, n. 270, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 42, comma 1, lettere b) e p), Sito esternodella legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), nonché dell’articolo 3, commi 2 e 3 e dell’Sito esternoarticolo 4, comma 3, del d.lgs. 288/2003 nella parte in cui determinavano analiticamente la composizione di alcuni organi degli IRCCS, assicurando al loro interno la presenza almeno paritaria dei rappresentanti designati dal Governo;


Approva la presente legge


Art. 1
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 40/2005
1. L’articolo 14 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) è sostituito dal seguente:
Art. 14 - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
1. I rapporti tra la Regione e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto privato che svolgono attività concorrenti con le finalità del servizio sanitario regionale sono definiti sulla base di specifici protocolli stipulati dal Presidente della Giunta regionale e dai rappresentanti istituzionali degli enti medesimi.
2. Gli IRCCS pubblici aventi sede nel territorio regionale sono parte integrante del servizio sanitario regionale, nel cui ambito svolgono funzioni di alta qualificazione relativamente alle attività assistenziali, di ricerca e di formazione, partecipando altresì al sistema della ricerca nazionale ed internazionale. Gli IRCCS svolgono la loro attività assistenziale e, per quanto di competenza, l'attività di ricerca nell'ambito degli indirizzi e della programmazione regionale.
3. L’organizzazione degli IRCCS non trasformati in fondazioni di cui all’
Sito esternoarticolo 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288
(Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'
Sito esternoarticolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3
), è disciplinata dalle disposizioni di cui al titolo IV, capo IV bis, in conformità ai principi contenuti nel
Sito esternod.lgs. 288/2003
.
”.
Art. 2
Inserimento del capo IV bis nel titolo IV della l.r. 40/2005
1. Dopo il capo IV del titolo IV della l.r. 40/2005 è inserito il seguente: “
Capo IV bis - IRCCS di diritto pubblico diversi dalle fondazioni
”.
Art. 3
Organi degli IRCCS. Inserimento dell’articolo 50 bis nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 50 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 50 bis - Organi degli IRCCS
1. Sono organi degli IRCCS di diritto pubblico diversi dalle fondazioni:
a) il direttore generale;
b) il consiglio di indirizzo e verifica;
c) il direttore scientifico;
d) il collegio sindacale;
e) il collegio di direzione.
”.
Art. 4
Il direttore generale dell’IRCCS. Inserimento dell’articolo 50 ter nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 50 bis della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 50 ter - Il direttore generale dell’IRCCS
1. Il direttore generale dell’IRCCS è nominato dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Ministro della salute, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 37; qualora l’IRCCS provenga dalla trasformazione di una azienda ospedaliero universitaria, per la nomina, è acquisita l’intesa con il rettore dell’università degli studi.
2. Il direttore generale adotta lo statuto dell’IRCCS; assicura la coerenza degli atti di gestione con gli indirizzi e con i programmi definiti dal consiglio di indirizzo e verifica, è responsabile della gestione complessiva ed ha la rappresentanza legale dell’Istituto; al direttore generale sono riservati gli atti di cui all’articolo 36, comma 3.
3. Le cause di decadenza e revoca dalla nomina del direttore generale sono quelle previste dall’articolo 39; per la revoca dell’incarico è acquisito anche il parere del Ministro della salute.
”.
Art. 5
Collaboratori del direttore generale. Inserimento dell’articolo 50 quater nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 50 ter della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 50 quater - Collaboratori del direttore generale
1. Il direttore generale nello svolgimento delle proprie funzioni si avvale di un direttore sanitario e di un direttore amministrativo, in possesso degli stessi requisiti e dotati degli stessi poteri previsti dagli articoli 3 e 3 bis
Sito esternodel d.lgs. 502/1992
.
2. Ai direttori sanitari e amministrativi, iscritti nell’elenco di cui all’articolo 40 bis, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 40.
3. Le cause di cessazione del rapporto di lavoro dei direttori sanitari e amministrativi sono quelle previste dall’articolo 40, comma 10.
”.
Art. 6
Il consiglio di indirizzo e verifica. Inserimento dell’articolo 50 quinquies nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 50 quater della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 50 quinquies - Il consiglio di indirizzo e verifica
1. Il consiglio di indirizzo e verifica determina gli indirizzi e gli obiettivi dell’attività dell’Istituto su base annuale e pluriennale e verifica la corrispondenza degli stessi alle attività svolte ed ai risultati raggiunti con particolare riferimento alle scelte strategiche dell'ente ed alla gestione e valorizzazione del patrimonio, nonché alle funzioni ed alle attività di cui all'articolo 8, commi 4, 5 e 6, e all'
Sito esternoarticolo 9 del d.lgs. 288/2003
.
2. Il consiglio di indirizzo e verifica è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è composto da cinque membri, tre individuati direttamente dal Presidente e due designati dal Ministro della salute. L’atto di nomina indica a quale dei tre componenti individuati dalla Regione compete la presidenza del consiglio.
3. Negli IRRCS provenienti dalla trasformazione di aziende ospedaliero-universitarie uno dei componenti regionali è nominato su proposta dell’Università degli studi interessata; i componenti del consiglio di indirizzo e verifica devono essere scelti tra soggetti di provata competenza ed onorabilità, in possesso dei requisiti di cui all’
Sito esternoarticolo 6, comma 1 bis, del d.lgs. 288/2003
, e durano in carica cinque anni.
4. Ai componenti del consiglio di indirizzo e verifica è attribuita una indennità pari al cinque per cento degli emolumenti del direttore generale dell’IRCCS. Agli stessi spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i dirigenti del servizio sanitario nazionale.
”.
Art. 7
Il direttore scientifico. Inserimento dell’articolo 50 sexies nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 50 quinquies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 50 sexies - Il direttore scientifico
1. Il direttore scientifico è nominato dal Ministro della salute, sentito il Presidente
della Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni del regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42 (Regolamento recante disposizioni in materia di direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico – IRCCS).
2. L’incarico ha natura esclusiva, ha una durata di cinque anni ed è disciplinato da apposito contratto di prestazione d’opera intellettuale. L’incarico può essere rinnovato. Il compenso del direttore scientifico non può essere superiore a quello del direttore generale.
3. Il direttore scientifico presiede il comitato tecnico scientifico, promuove e coordina l’attività di ricerca scientifica dell’Istituto in coerenza con il programma di ricerca sanitaria di cui all'
Sito esternoarticolo 12 bis del d.lgs. 502/1992
, e gestisce il relativo budget, concordato annualmente con il direttore generale.
”.
Art. 8
Il collegio sindacale. Inserimento dell’articolo 50 septies nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 50 sexies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 50 septies - Il collegio sindacale
1. Il collegio sindacale esercita le funzioni di cui all’
Sito esternoarticolo 4 del d.lgs. 288/2003
.
2. Il collegio sindacale è nominato dal direttore generale, dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio regionale, uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro della salute.
3. Il Presidente del collegio sindacale viene eletto dai sindaci all'atto della prima seduta.
4. I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia, ovvero fra i funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti di collegi sindacali.
”.
Art. 9
Il collegio di direzione. Inserimento dell’articolo 50 octies nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 50 septies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 50 octies - Il collegio di direzione
1. Il collegio di direzione degli IRCCS è disciplinato dall’articolo 40 ter.
2. La composizione del collegio di direzione di cui all’articolo 40 ter, comma 2, è integrata dalla figura del direttore scientifico.
3. Il collegio di direzione esercita le funzioni di cui all’
Sito esternoarticolo 17 del d.lgs. 502/1992
.
”.
Art. 10
Statuto degli IRCCS. Inserimento dell’articolo 50 novies nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 50 octies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 50 novies - Statuto degli IRCCS
1. L'organizzazione degli IRCCS è disciplinata dallo statuto, nel rispetto dei principi contenuti nel presente capo e delle indicazioni contenute nell’intesa sottoscritta in data 1° luglio 2004 (Atto di Intesa recante: “Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni”).
2. In particolare, nello statuto aziendale sono individuate:
a) la sede legale dell'istituto e le eventuali altre sedi operative;
b) le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico professionale,
soggette a rendicontazione analitica;
c) le procedure per la sostituzione, in caso di assenza e impedimento, del direttore generale, del
direttore sanitario e del direttore amministrativo;
d) la disciplina del comitato tecnico scientifico, quale organismo consultivo e di supporto tecnico-scientifico all’attività di ricerca.
3. Il direttore generale, sentito il consiglio di indirizzo e verifica, adotta lo schema di statuto e lo trasmette alla Giunta regionale ed al Ministero della salute allo scopo di acquisire il parere sulla coerenza dell'atto stesso con la programmazione regionale e con la normativa vigente. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, ed il Ministero della salute, esprimono il loro parere entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento, decorso il quale il direttore generale può procedere all'approvazione dello statuto.
”.
Art. 11
Funzioni di supporto tecnico amministrativo. Inserimento dell’articolo 50 decies nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 50 novies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 50 decies - Funzioni di supporto tecnico amministrativo
1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 101, comma 1, gli IRCCS si avvalgono dell’ESTAR.
2. Gli IRCCS possono, tuttavia, limitatamente all'attività di ricerca ed in relazione all’esigenza di rispettare le scadenze di progetti nazionali o europei, procedere autonomamente all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 101, comma 1, lettere a), c), d) ed e), dandone adeguata motivazione e previa comunicazione all’ESTAR e alla Regione.
”.
Art. 12
Disposizioni speciali per le fondazioni pubbliche. Inserimento dell’articolo 50 undecies nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 50 decies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 50 undecies - Disposizioni speciali per le fondazioni pubbliche
1. Le fondazioni pubbliche operanti sul territorio regionale che ottengano il riconoscimento di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, qualora non sia stato avviato il procedimento di trasformazione di cui all’
Sito esternoarticolo 3 del d.lgs. 288/2003
, adeguano il proprio statuto alle disposizioni del presente capo, assicurando la presenza all’interno dell’organo di governo e dell’organo di revisione contabile della componente ministeriale, nella misura prevista dagli articoli 50 quinquies e 50 septies.
2. Alle fondazioni di cui al comma 1 si applicano gli articoli 50 sexies e 50 novies, comma 3.
”.
Art. 13
Disposizioni transitorie per il passaggio da Azienda ospedaliero-universitaria Meyer ad Azienda ospedaliera universitaria Meyer IRCCS. Inserimento dell’articolo 142 terdecies nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 142 duodecies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 142 terdecies - Disposizioni transitorie per il passaggio da Azienda ospedaliero-universitaria Meyer ad Azienda ospedaliera universitaria Meyer IRCCS
1. L’Azienda ospedaliero-universitaria Meyer acquista la denominazione di “Azienda ospedaliera universitaria Meyer IRCCS” a far data dall’entrata in vigore del presente articolo.
2. Il direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Meyer rimane in carica, in qualità di direttore dell’Azienda ospedaliera universitaria Meyer IRCCS, fino alla scadenza dell’attuale mandato.
3. Fino all'insediamento del nuovo collegio sindacale, continua a svolgere le relative funzioni il collegio sindacale in carica alla data di approvazione del presente articolo.
4. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo il direttore generale
dell’Azienda ospedaliera universitaria Meyer IRCCS procede ad adottare il nuovo schema di statuto ed a chiedere le designazioni necessarie per la nomina del collegio sindacale.
5. La Giunta regionale ed il Ministero della salute esprimono il parere di cui all'articolo 50 novies, comma 3, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dello schema di statuto.
6. Entro lo stesso termine il Presidente della Giunta regionale procede a chiedere al Ministro della salute la designazione dei componenti del consiglio di indirizzo e verifica.
7. Il Presidente della Giunta regionale nomina il consiglio di indirizzo e verifica entro venti giorni dal ricevimento delle designazioni.
”.
Art. 14
Clausola di neutralità finanziaria
1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.