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Legge regionale 16 marzo 2023, n. 12

Disposizioni in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici. Modifiche alla l.r. 40/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 22 marzo 2023

Art. 8
Il collegio sindacale. Inserimento dell’articolo 50 septies nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 50 sexies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 50 septies - Il collegio sindacale
1. Il collegio sindacale esercita le funzioni di cui all’
Sito esternoarticolo 4 del d.lgs. 288/2003
.
2. Il collegio sindacale è nominato dal direttore generale, dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio regionale, uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro della salute.
3. Il Presidente del collegio sindacale viene eletto dai sindaci all'atto della prima seduta.
4. I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia, ovvero fra i funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti di collegi sindacali.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.