Legge regionale 16 marzo 2023, n. 12
Disposizioni in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici. Modifiche alla l.r. 40/2005 .
Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 22 marzo 2023
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione ;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 );
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 );
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);
Considerato quanto segue:
1. Con il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2022 (Riconoscimento del carattere scientifico dell’ente di diritto pubblico “Azienda ospedaliero-universitaria Meyer”, in Firenze, nella disciplina di “pediatria”), l’Azienda ospedaliero-universitaria Meyer ha ottenuto il riconoscimento di Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS);
2. La recente riforma degli IRCCS, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), modificativo ed integrativo del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 , in attuazione della legge 3 agosto 2022, n. 129 (Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 ), detta alcuni principi sul riordino degli IRCCS pubblici, ma non disciplina in dettaglio la loro organizzazione;
3. In particolare, per la disciplina degli IRCCS pubblici già esistenti e di quelli riconosciuti dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 288/2003 , l’articolo 5 del medesimo d.lgs. 288/2003 , non modificato dal d.lgs. 200/2022 , rinvia ad una intesa in sede di Conferenza permanente Stato Regioni, intesa che è stata poi sottoscritta in data 1° luglio 2004 (Atto di Intesa recante: “Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni”);
4. È necessario, pertanto, dettare una disciplina legislativa “ad hoc” di tali istituti, destinati a far parte integrante, al pari delle aziende sanitarie, del servizio sanitario regionale, che tenga conto delle indicazioni contenute nella sopracitata intesa del 1° luglio 2004;
5. È necessario, altresì, tener conto della sentenza 23 giugno 2005, n. 270, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 42, comma 1, lettere b) e p), della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), nonché dell’articolo 3, commi 2 e 3 e dell’articolo 4, comma 3, del d.lgs. 288/2003 nella parte in cui determinavano analiticamente la composizione di alcuni organi degli IRCCS, assicurando al loro interno la presenza almeno paritaria dei rappresentanti designati dal Governo;
Approva la presente legge
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.