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Legge regionale 16 marzo 2023, n. 12

Disposizioni in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici. Modifiche alla l.r. 40/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 22 marzo 2023

Art. 7
Il direttore scientifico. Inserimento dell’articolo 50 sexies nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 50 quinquies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 50 sexies - Il direttore scientifico
1. Il direttore scientifico è nominato dal Ministro della salute, sentito il Presidente
della Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni del regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42 (Regolamento recante disposizioni in materia di direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico – IRCCS).
2. L’incarico ha natura esclusiva, ha una durata di cinque anni ed è disciplinato da apposito contratto di prestazione d’opera intellettuale. L’incarico può essere rinnovato. Il compenso del direttore scientifico non può essere superiore a quello del direttore generale.
3. Il direttore scientifico presiede il comitato tecnico scientifico, promuove e coordina l’attività di ricerca scientifica dell’Istituto in coerenza con il programma di ricerca sanitaria di cui all'
Sito esternoarticolo 12 bis del d.lgs. 502/1992
, e gestisce il relativo budget, concordato annualmente con il direttore generale.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.