Menù di navigazione

Legge regionale 16 marzo 2023, n. 12

Disposizioni in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici. Modifiche alla l.r. 40/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 22 marzo 2023

Art. 6
Il consiglio di indirizzo e verifica. Inserimento dell’articolo 50 quinquies nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 50 quater della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 50 quinquies - Il consiglio di indirizzo e verifica
1. Il consiglio di indirizzo e verifica determina gli indirizzi e gli obiettivi dell’attività dell’Istituto su base annuale e pluriennale e verifica la corrispondenza degli stessi alle attività svolte ed ai risultati raggiunti con particolare riferimento alle scelte strategiche dell'ente ed alla gestione e valorizzazione del patrimonio, nonché alle funzioni ed alle attività di cui all'articolo 8, commi 4, 5 e 6, e all'
Sito esternoarticolo 9 del d.lgs. 288/2003
.
2. Il consiglio di indirizzo e verifica è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è composto da cinque membri, tre individuati direttamente dal Presidente e due designati dal Ministro della salute. L’atto di nomina indica a quale dei tre componenti individuati dalla Regione compete la presidenza del consiglio.
3. Negli IRRCS provenienti dalla trasformazione di aziende ospedaliero-universitarie uno dei componenti regionali è nominato su proposta dell’Università degli studi interessata; i componenti del consiglio di indirizzo e verifica devono essere scelti tra soggetti di provata competenza ed onorabilità, in possesso dei requisiti di cui all’
Sito esternoarticolo 6, comma 1 bis, del d.lgs. 288/2003
, e durano in carica cinque anni.
4. Ai componenti del consiglio di indirizzo e verifica è attribuita una indennità pari al cinque per cento degli emolumenti del direttore generale dell’IRCCS. Agli stessi spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i dirigenti del servizio sanitario nazionale.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.