Menù di navigazione

Legge regionale 16 marzo 2023, n. 12

Disposizioni in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici. Modifiche alla l.r. 40/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 22 marzo 2023

Art. 5
Collaboratori del direttore generale. Inserimento dell’articolo 50 quater nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 50 ter della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 50 quater - Collaboratori del direttore generale
1. Il direttore generale nello svolgimento delle proprie funzioni si avvale di un direttore sanitario e di un direttore amministrativo, in possesso degli stessi requisiti e dotati degli stessi poteri previsti dagli articoli 3 e 3 bis
Sito esternodel d.lgs. 502/1992
.
2. Ai direttori sanitari e amministrativi, iscritti nell’elenco di cui all’articolo 40 bis, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 40.
3. Le cause di cessazione del rapporto di lavoro dei direttori sanitari e amministrativi sono quelle previste dall’articolo 40, comma 10.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.