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Legge regionale 16 marzo 2023, n. 12

Disposizioni in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici. Modifiche alla l.r. 40/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 22 marzo 2023

Art. 4
Il direttore generale dell’IRCCS. Inserimento dell’articolo 50 ter nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 50 bis della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 50 ter - Il direttore generale dell’IRCCS
1. Il direttore generale dell’IRCCS è nominato dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Ministro della salute, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 37; qualora l’IRCCS provenga dalla trasformazione di una azienda ospedaliero universitaria, per la nomina, è acquisita l’intesa con il rettore dell’università degli studi.
2. Il direttore generale adotta lo statuto dell’IRCCS; assicura la coerenza degli atti di gestione con gli indirizzi e con i programmi definiti dal consiglio di indirizzo e verifica, è responsabile della gestione complessiva ed ha la rappresentanza legale dell’Istituto; al direttore generale sono riservati gli atti di cui all’articolo 36, comma 3.
3. Le cause di decadenza e revoca dalla nomina del direttore generale sono quelle previste dall’articolo 39; per la revoca dell’incarico è acquisito anche il parere del Ministro della salute.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.