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Legge regionale 16 marzo 2023, n. 12

Disposizioni in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici. Modifiche alla l.r. 40/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 22 marzo 2023

Art. 13
Disposizioni transitorie per il passaggio da Azienda ospedaliero-universitaria Meyer ad Azienda ospedaliera universitaria Meyer IRCCS. Inserimento dell’articolo 142 terdecies nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 142 duodecies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 142 terdecies - Disposizioni transitorie per il passaggio da Azienda ospedaliero-universitaria Meyer ad Azienda ospedaliera universitaria Meyer IRCCS
1. L’Azienda ospedaliero-universitaria Meyer acquista la denominazione di “Azienda ospedaliera universitaria Meyer IRCCS” a far data dall’entrata in vigore del presente articolo.
2. Il direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Meyer rimane in carica, in qualità di direttore dell’Azienda ospedaliera universitaria Meyer IRCCS, fino alla scadenza dell’attuale mandato.
3. Fino all'insediamento del nuovo collegio sindacale, continua a svolgere le relative funzioni il collegio sindacale in carica alla data di approvazione del presente articolo.
4. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo il direttore generale
dell’Azienda ospedaliera universitaria Meyer IRCCS procede ad adottare il nuovo schema di statuto ed a chiedere le designazioni necessarie per la nomina del collegio sindacale.
5. La Giunta regionale ed il Ministero della salute esprimono il parere di cui all'articolo 50 novies, comma 3, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dello schema di statuto.
6. Entro lo stesso termine il Presidente della Giunta regionale procede a chiedere al Ministro della salute la designazione dei componenti del consiglio di indirizzo e verifica.
7. Il Presidente della Giunta regionale nomina il consiglio di indirizzo e verifica entro venti giorni dal ricevimento delle designazioni.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.