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Legge regionale 16 marzo 2023, n. 12

Disposizioni in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici. Modifiche alla l.r. 40/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 22 marzo 2023

Art. 12
Disposizioni speciali per le fondazioni pubbliche. Inserimento dell’articolo 50 undecies nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 50 decies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 50 undecies - Disposizioni speciali per le fondazioni pubbliche
1. Le fondazioni pubbliche operanti sul territorio regionale che ottengano il riconoscimento di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, qualora non sia stato avviato il procedimento di trasformazione di cui all’
Sito esternoarticolo 3 del d.lgs. 288/2003
, adeguano il proprio statuto alle disposizioni del presente capo, assicurando la presenza all’interno dell’organo di governo e dell’organo di revisione contabile della componente ministeriale, nella misura prevista dagli articoli 50 quinquies e 50 septies.
2. Alle fondazioni di cui al comma 1 si applicano gli articoli 50 sexies e 50 novies, comma 3.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.