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Legge regionale 16 marzo 2023, n. 12

Disposizioni in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici. Modifiche alla l.r. 40/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 22 marzo 2023

Art. 10
Statuto degli IRCCS. Inserimento dell’articolo 50 novies nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 50 octies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 50 novies - Statuto degli IRCCS
1. L'organizzazione degli IRCCS è disciplinata dallo statuto, nel rispetto dei principi contenuti nel presente capo e delle indicazioni contenute nell’intesa sottoscritta in data 1° luglio 2004 (Atto di Intesa recante: “Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni”).
2. In particolare, nello statuto aziendale sono individuate:
a) la sede legale dell'istituto e le eventuali altre sedi operative;
b) le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico professionale,
soggette a rendicontazione analitica;
c) le procedure per la sostituzione, in caso di assenza e impedimento, del direttore generale, del
direttore sanitario e del direttore amministrativo;
d) la disciplina del comitato tecnico scientifico, quale organismo consultivo e di supporto tecnico-scientifico all’attività di ricerca.
3. Il direttore generale, sentito il consiglio di indirizzo e verifica, adotta lo schema di statuto e lo trasmette alla Giunta regionale ed al Ministero della salute allo scopo di acquisire il parere sulla coerenza dell'atto stesso con la programmazione regionale e con la normativa vigente. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, ed il Ministero della salute, esprimono il loro parere entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento, decorso il quale il direttore generale può procedere all'approvazione dello statuto.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.