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Legge regionale 16 marzo 2023, n. 12

Disposizioni in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici. Modifiche alla l.r. 40/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 22 marzo 2023

Art. 1
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 40/2005
1. L’articolo 14 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) è sostituito dal seguente:
Art. 14 - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
1. I rapporti tra la Regione e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto privato che svolgono attività concorrenti con le finalità del servizio sanitario regionale sono definiti sulla base di specifici protocolli stipulati dal Presidente della Giunta regionale e dai rappresentanti istituzionali degli enti medesimi.
2. Gli IRCCS pubblici aventi sede nel territorio regionale sono parte integrante del servizio sanitario regionale, nel cui ambito svolgono funzioni di alta qualificazione relativamente alle attività assistenziali, di ricerca e di formazione, partecipando altresì al sistema della ricerca nazionale ed internazionale. Gli IRCCS svolgono la loro attività assistenziale e, per quanto di competenza, l'attività di ricerca nell'ambito degli indirizzi e della programmazione regionale.
3. L’organizzazione degli IRCCS non trasformati in fondazioni di cui all’
Sito esternoarticolo 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288
(Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'
Sito esternoarticolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3
), è disciplinata dalle disposizioni di cui al titolo IV, capo IV bis, in conformità ai principi contenuti nel
Sito esternod.lgs. 288/2003
.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.