Legge regionale 28 febbraio 2023, n. 8
Disposizioni di semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico. Modifiche alla l.r. 40/2009 .
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, dell' 8 marzo 2023
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere c) e z), dello Statuto;
Visto il


Visto il regolamento emanato con


Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);
Considerato quanto segue:
1. La semplificazione delle procedure amministrative è un obiettivo dell’ordinamento sin dall’approvazione della

2. Le regioni possono, nell’ambito della propria potestà legislativa in materia sanitaria, perseguire l’obiettivo di semplificazione amministrativa abolendo anche l’obbligo di presentare certificati medici che siano ormai ritenuti obsoleti;
3. Il certificato di riammissione scolastica dopo cinque giorni previsto dal

4. Undici Regioni hanno già approvato leggi che aboliscono l’obbligo di presentazione del certificato di riammissione scolastica dopo cinque giorni;
5. È opportuno che la Regione Toscana, anche sull’esempio di quanto hanno fatto le altre regioni, provveda alla soppressione in via legislativa dell’obbligo di presentazione del citato certificato;
6. È opportuno altresì ricordare che la proposta di soppressione dell’obbligo di presentazione non fa venir meno l’obbligo di denuncia delle malattie infettive che i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, ai sensi degli articoli 253 e 254 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), ancora vigenti, sono obbligati a presentare con le modalità disciplinate dal decreto del Ministro della salute 7 marzo 2022 (Revisione del sistema di segnalazione delle malattie infettive) e, in via transitoria secondo quanto previsto dallo stesso decreto, dal decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990 (Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive);
7. La presente legge non fa venir meno l’obbligo di presentazione del certificato nelle regioni in cui vige una disciplina diversa;
Approva la presente legge
Art. 1
Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico. Inserimento dell’articolo 50 bis nella l.r. 40/2009
1. Dopo l’articolo 50 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), è inserito il seguente:
“
Art. 50 bis Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico
1. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria nell’ambito scolastico, nella Regione Toscana è abolito l’obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all’articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l’applicazione
del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264 , relativo ai servizi di medicina scolastica), salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffusive in attuazione della normativa vigente.


2. L’obbligo di cui al comma 1 permane nei casi in cui il soggetto richiedente è tenuto alla presentazione del certificato in altre regioni in cui vige una diversa disciplina.
”Art. 2
Clausola di neutralità finanziaria
1. Le disposizioni della presente legge non sono idonee a comportare nuove o maggiori spese, né a determinare comunque variazioni degli oneri complessivi a carico delle finanze regionali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.