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Legge regionale 28 febbraio 2023, n. 8

Disposizioni di semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico. Modifiche alla l.r. 40/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, dell' 8 marzo 2023

Art. 1
Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico. Inserimento dell’articolo 50 bis nella l.r. 40/2009
1. Dopo l’articolo 50 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), è inserito il seguente:
Art. 50 bis Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico
1. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria nell’ambito scolastico, nella Regione Toscana è abolito l’obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all’articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l’applicazione Sito esternodel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264 , relativo ai servizi di medicina scolastica), salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffusive in attuazione della normativa vigente.
2. L’obbligo di cui al comma 1 permane nei casi in cui il soggetto richiedente è tenuto alla presentazione del certificato in altre regioni in cui vige una diversa disciplina.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.