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Legge regionale 7 febbraio 2023, n. 4

Interventi del Consiglio regionale per la realizzazione delle finalità statutarie in materia di sviluppo sostenibile, cultura e turismo.

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 15 febbraio 2023





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 3, comma 2, 3 e 3 bis, l’articolo 4, comma 1, lettere a), b), e), l), m), n), n bis), v) e l’articolo 11 dello Statuto;


Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale);


Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese);


Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);


Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);


Vista la legge regionale 13 novembre 2018, n. 61 (Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della Fondazione sistema Toscana. Modifiche alla l.r. 21/2010 );


Considerato quanto segue:


1. Il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana, con la presente legge, ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto, intende esercitare il massimo sforzo per il raggiungimento delle finalità statutarie relative, in particolare, alla realizzazione di uno sviluppo sostenibile, all’accesso alla cultura, alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico regionale, nonché delle distinte identità culturali del patrimonio toscano.


Per quanto concerne il Capo I (Interventi per la mobilità sostenibile, la promozione della lettura nonché per l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità):


2. Il Consiglio regionale persegue, fra le proprie finalità istituzionali, la promozione delle condizioni per uno sviluppo sostenibile per la soddisfazione dei bisogni della generazione presente e la salvaguardia della vita delle generazioni future, nonché il rispetto dell’equilibrio ecologico, la tutela dell’ambiente e del patrimonio naturale. A tal fine, anche in linea con le politiche europee volte a realizzare la neutralità climatica, intende fornire il proprio contributo alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera attraverso lo sviluppo di una mobilità sostenibile e, in particolar modo, elettrica, intesa come sistema ideale di trasporti che permette di ridurre l’impatto ambientale del settore rendendo. al contempo. gli spostamenti più efficienti e veloci, ridurre l’inquinamento acustico, combattere il consumo di suolo ed il degrado del territorio;


3. Il Consiglio regionale opera, altresì, al fine di realizzare il pieno sviluppo della persona, garantendo il diritto alla conoscenza di ognuno e l’accesso alla cultura come bisogno individuale e collettivo. Per realizzare tale obiettivo, il legislatore toscano intende organizzare direttamente sul territorio regionale, anche nell’ambito delle finalità individuate dagli Stati generali della Cultura attualmente in corso, e contribuire all’organizzazione, da parte dei comuni, di iniziative quali bibliobus, letture ad alta voce, laboratori intorno al libro, l’istituzione di punti di lettura all’interno dei quartieri, premi letterari, fiere, finalizzate a promuovere la lettura come pratica quotidiana diffusa. Ciò in quanto essa, come dimostrato ormai da tempo, costituisce una attività salutare e strumento indispensabile per la crescita personale di ogni individuo, portatrice di benefici quali il potenziamento della comprensione, l’ampliamento del bagaglio conoscitivo, lo sviluppo dell’immaginazione, della curiosità, della creatività e delle capacità attentive, nonché strumento di socializzazione e comunicazione;


4. In coerenza con la finalità statutaria di realizzare il pieno sviluppo della persona e il principio del rispetto della dignità umana, il Consiglio regionale ritiene opportuno erogare ai comuni un contributo per l’acquisto, da parte delle scuole, di arredi destinati agli studenti con disabilità per una migliore inclusione scolastica, stimolarne lo sviluppo dell’area psicomotoria e sensoriale, coinvolgerli in attività di gioco ed apprendimento e favorirne l’integrazione con i coetanei.


Per quanto concerne il Capo II (Contributi per il Progetto “Carta dell’identità culturale toscana” e “Vetrina dell’artigianato toscano”):


5. Il Consiglio regionale intende sostenere la cultura, la tradizione e l’identità toscane attraverso il finanziamento di un progetto denominato “Carta dell’identità culturale toscana” rivolto ai diciottenni e destinato ad arricchire il bagaglio culturale e formativo di questi ultimi. In particolare, il progetto è finalizzato ad incentivare i giovani a viaggiare e a scoprire il territorio regionale attraverso un percorso che, partendo dal Palazzo del Pegaso, sede del Consiglio regionale della Toscana, coinvolge le dieci province toscane. Il viaggio si conclude nuovamente al Palazzo del Pegaso, luogo in cui verrà consegnata la “Carta dell’identità culturale toscana” quale riconoscimento ai giovani che abbiano acquisito dieci esperienze significative durante il loro itinerario attraverso il territorio delle province toscane;


6. Il Consiglio regionale intende altresì, al fine di valorizzare le distinte identità culturali ed economiche del territorio regionale, contribuire alla valorizzazione dell’artigianato artistico e tradizionale toscano mediante la promozione di prodotti che abbiano i requisiti previsti dall’articolo 19 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese). Pertanto, si propone di finanziare un progetto denominato “Vetrina dell’artigianato toscano”, volto ad assicurare a tali prodotti una visibilità privilegiata in luoghi contraddistinti da elevata frequentazione, in particolare di turisti, quali porti, aeroporti, stazioni ferroviarie;


7. Il Consiglio regionale, dunque, intende affidare a Fondazione Sistema Toscana, ente “in house” della Regione Toscana, la predisposizione e realizzazione dei due progetti di cui ai punti 5 e 6, nell’ambito delle attività di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), della l.r. 61/2018 .


Per quanto concerne il Capo III (Valorizzazione della tradizione presepiale):


8. È opportuno sostenere economicamente realtà associative che abbiano come scopo quello di valorizzare, promuovere, coordinare ed incrementare la tradizione dei presepi in quanto sintesi di ingegno, arte e tradizione e in quanto trasformano l’evento della natività in vere e proprie opere d’arte;


9. Tale sostegno economico è destinato all’organizzazione di iniziative quali mostre, concerti che, oltre alla proposta presepiale in primo luogo, consentano di dare visibilità e far rivivere località del territorio toscano che si collocano al di fuori dei tradizionali circuiti turistici contribuendo in tal modo allo sviluppo di sinergie virtuose e di un turismo sostenibile;


10. Appare opportuno erogare il contributo all’associazione Città dei Presepi che costituisce una associazione storicamente riconosciuta a livello nazionale, particolarmente radicata sul territorio regionale toscano in quanto diciassette dei suoi venti associati sono toscani. Essa è l’associazione che in Toscana promuove la valorizzazione della tradizione presepiale e contribuisce alla conoscenza delle zone di presepi quali luoghi d’arte. L’erogazione del contributo avviene dietro presentazione da parte dell’associazione al Consiglio regionale di un progetto finalizzato alla valorizzazione, promozione e diffusione, anche mediante social network, della tradizione presepiale sul territorio regionale toscano.


Per quanto concerne il Capo IV (Valorizzazione dei progetti culturali di eccellenza promossi dagli enti locali toscani):


11. La cultura riveste una posizione centrale nell’ambito delle dinamiche dello sviluppo sociale ed economico della Toscana come attestato anche dal programma di governo 2020 – 2025, approvato dal Consiglio regionale con la risoluzione 21 ottobre 2020, n. 1, che annovera, fra gli obiettivi della legislatura in corso, quello di rafforzare il sistema culturale nel suo insieme, facilitando la creazione di un ecosistema culturale sempre più robusto ed innovativo;


12. Il Consiglio regionale, pertanto, nell’ambito delle finalità statutarie di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico, nonché delle distinte identità culturali del territorio toscano, ha approvato la mozione 14 settembre 2022, n. 1004 (In merito alla valorizzazione dei progetti culturali di eccellenza promossi dagli enti locali toscani), con la quale si impegna a valorizzare i progetti culturali di eccellenza promossi dagli enti locali della Toscana valutando di intervenire, mediante il coinvolgimento dell’Ufficio di presidenza, sulla legge regionale 9 aprile 2015, n. 46 (Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001 ), al fine di prevedere uno specifico riconoscimento finalizzato a sostenere quelle attività che, per durata nel tempo, coinvolgimento del tessuto sociale di riferimento e capacità di promuovere il territorio regionale su uno scenario nazionale ed internazionale, contribuiscono a rafforzare ed innovare il sistema culturale della Toscana;


13. Appare dunque opportuno, nelle more della eventuale modifica della l.r. 46/2015 , che il legislatore toscano inizi subito, anche in considerazione della delicatezza della fase attuale sotto il profilo economico e sociale, a sostenere, con sempre maggiore incisività, quegli enti locali che si fanno promotori di progetti culturali di qualità aventi le caratteristiche sopra richiamate;


14. Il Comune di Bibbiena rappresenta, da oltre quarant’anni, un punto di riferimento per la valorizzazione della cultura fotografica, con iniziative di rilievo internazionale, anche grazie alla collaborazione avviata nel 2005 con la Federazione italiana associazioni fotografiche (FIAF) che ha portato ad istituire il Centro italiano della fotografia d’autore (CIFA);


15. Il Consiglio regionale intende pertanto riconoscere questa eccellenza e conferire al Comune di Bibbiena un contributo una tantum per l’anno 2023 da destinare alla organizzazione di iniziative aventi come finalità la promozione e valorizzazione della fotografia d’autore;


16. “Pinocchio sugli sci” è una manifestazione nata fra il 1981-1983 per celebrare il centenario della pubblicazione “Le avventure di pinocchio” di Carlo Lorenzini. Costituisce una gara internazionale di sci alpino iscritta nel calendario ufficiale della Federazione internazionale sci fra le grandi classiche dello sci alpino giovanile, nonché l’evento nazionale più importante dedicato ai giovani sciatori di tutta Italia dagli otto ai quindici anni. Tale manifestazione, che ha la peculiarità di avere contestualmente una valenza turistica, culturale e sportiva, ha riscosso negli anni un sempre maggiore successo anche grazie alla organizzazione diffusa sull’intero territorio, alla celebrità del personaggio di Pinocchio e alla circostanza di essere aperta a tutti i giovani sciatori;


17. Il Consiglio regionale, in considerazione di tali caratteristiche, intende pertanto riconoscere anche questa eccellenza e conferire al Comune di Abetone-Cutigliano un contributo una tantum per l’anno 2023 da destinare alla organizzazione di iniziative aventi come finalità la promozione e valorizzazione della manifestazione “Pinocchio sugli sci”.


Approva la presente legge


CAPO I
Interventi per la mobilità sostenibile, la promozione della lettura nonché per l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità
Art. 1
Contributi per la mobilità sostenibile
1. Il Consiglio regionale promuove le condizioni per uno sviluppo sostenibile per la soddisfazione dei bisogni della generazione presente e delle generazioni future nonché il rispetto dell’equilibrio ecologico, la tutela dell’ambiente e del patrimonio naturale.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Consiglio regionale concede, una tantum per il solo anno 2023, contributi fino al limite massimo di 550.000 euro ai comuni per l’acquisto e la posa in opera di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, nonché per l’acquisto di veicoli elettrici.
Art. 2
Contributi per la promozione della lettura
1. Il Consiglio regionale intende realizzare il pieno sviluppo della persona garantendo il diritto alla conoscenza di ognuno e l’accesso alla cultura come bisogno individuale e collettivo.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Consiglio regionale concede, una tantum per il solo anno 2023, contributi fino al limite massimo di 200.000 euro ai comuni per l’organizzazione di iniziative finalizzate a promuovere la lettura sul territorio regionale. (1)

Vedi l.r. 31 luglio 2023, n. 34 art. 1.

Art. 3
Contributi per l’acquisto di arredi destinati agli studenti con disabilità
1. Il Consiglio regionale opera al fine di realizzare le condizioni che assicurino agli studenti con disabilità l’inclusione scolastica e l’integrazione con i coetanei.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Consiglio regionale concede, una tantum per il solo anno 2023, contributi fino al limite massimo di 300.000 euro ai comuni per l’acquisto da parte delle scuole di arredi destinati agli studenti con disabilità.
Art. 4
Disposizioni procedurali del capo I
1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con deliberazione, individua gli indirizzi e le modalità di accesso ai contributi di cui agli articoli 1, 2 e 3, ai fini della predisposizione dell’avviso pubblico.
2. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con la medesima deliberazione di cui al comma 1, individua altresì, con esclusivo riferimento ai contributi di cui all’articolo 2, le iniziative dirette ed il relativo finanziamento, una tantum per il solo anno 2023, nella misura massima di 50.000 euro.
3. La domanda di concessione dei contributi di cui agli articoli 1, 2 e 3, è presentata nei termini e con le modalità stabilite dall’avviso pubblico di cui al comma 1. I comuni possono presentare domanda per uno solo dei progetti di cui agli articoli 1, 2 e 3.
4. I contributi sono concessi, con procedura automatica, in misura fissa di ammontare predeterminato per l’anno 2023 sulla base del numero delle domande validamente presentate secondo quanto stabilito nell’ avviso pubblico di cui al comma 1 e protocollate secondo l’ordine cronologico di presentazione.
5. Il contributo non può comunque, anche in deroga alla procedura prevista al comma 4, essere concesso in misura superiore ai 15.000 euro.
6. L’erogazione dei contributi avviene una tantum per l’intero ammontare dell’importo concesso entro il 31 dicembre 2023.
7. Entro il 31 dicembre 2024 i comuni beneficiari dei contributi presentano al Consiglio regionale una relazione sull’impiego dei medesimi e la rendicontazione delle spese sostenute.
8. La mancata realizzazione, da parte dei comuni, degli interventi per cui sono stati erogati i contributi di cui agli articoli 1, 2 e 3, comporta la revoca degli stessi e la restituzione delle somme, maggiorate degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di restituzione.
9. La revoca è altresì disposta in caso di mancata presentazione della relazione sull’impiego dei contributi prevista dal comma 7.
CAPO II
Progetti “Carta dell’identità culturale toscana” e “Vetrina dell’artigianato toscano”
Art. 5
Finanziamento dei progetti “Carta dell’identità culturale toscana” e “Vetrina dell’artigianato toscano”
1. Il Consiglio regionale, al fine di valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico regionale e le distinte identità culturali ed economiche del territorio, intende procedere alla realizzazione di due progetti denominati rispettivamente: “Carta dell’identità culturale toscana” e “Vetrina dell’artigianato toscano”.
2. Il Consiglio regionale conferisce a Fondazione Sistema Toscana, con le modalità di cui all’articolo 3 della legge regionale 13 novembre 2018, n. 61 (Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della Fondazione sistema Toscana. Modifiche alla l.r. 21/2010 ), il finanziamento, una tantum per l’annualità 2023, di euro 250.000 per la predisposizione e la realizzazione dei progetti di cui al comma 1.
Art. 6
Progetto “Carta dell’identità culturale toscana”
1. Il progetto “Carta dell’identità culturale toscana” è rivolto ai diciottenni ed è finalizzato a incentivarli alla scoperta del territorio delle dieci province toscane in modo da arricchire il proprio bagaglio formativo culturale.
2. Il progetto prevede il rilascio della “Carta dell’identità culturale toscana” come riconoscimento ai diciottenni che abbiano acquisito dieci esperienze significative durante il loro itinerario attraverso il territorio toscano.
Art. 7
Progetto “Vetrina dell’artigianato toscano”
1. Il progetto “Vetrina dell’artigianato toscano” è finalizzato a promuovere i prodotti dell’artigianato artistico e tradizionale toscano che abbiano i requisiti previsti dall’articolo 19 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese), mediante il riconoscimento ad essi di spazi espositivi in luoghi contraddistinti da una elevata frequentazione, in particolare di turisti, quali porti, aeroporti e stazioni ferroviarie.
CAPO III
Interventi di valorizzazione della tradizione presepiale
Art. 8
Contributi all’associazione Città dei Presepi
1. Il Consiglio regionale, in coerenza con le politiche regionali finalizzate alla valorizzazione delle distinte identità culturali, sociali ed economiche del territorio regionale, dispone l’erogazione di un contributo a sostegno della tradizione presepiale in favore dell’associazione Città dei Presepi.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso, una tantum per l’anno 2023 entro il limite dell’importo di 50.000,00 euro, direttamente all’associazione Città dei Presepi.
Art. 9
Erogazione del contributo e relazione
1. L’erogazione del contributo all’associazione Città dei Presepi avviene entro il 30 giugno 2023, previa presentazione al Consiglio regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, di un progetto finalizzato alla valorizzazione, promozione e diffusione, anche mediante social network, della tradizione presepiale sul territorio regionale toscano.
2. L’associazione Città dei Presepi presenta, entro il 30 giugno 2024, una relazione che contiene la documentazione relativa all’attività svolta sulla base del progetto di cui al comma 1 e la rendicontazione delle spese sostenute.
Art. 10
Revoca dei contributi
1. In caso di inadempimento dell’obbligo relativo alla presentazione della relazione di cui all’articolo 9, comma 2, il Consiglio regionale dispone la revoca del contributo e la restituzione della somma, maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di restituzione.
CAPO IV
Interventi di valorizzazione dei progetti culturali di eccellenza promossi dagli enti locali toscani
Art. 11
Progetti culturali di eccellenza degli enti locali toscani
1. Il Consiglio regionale, nell’ambito delle finalità statutarie di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico, nonché delle distinte identità culturali del territorio toscano, promuove la valorizzazione dei progetti culturali di eccellenza degli enti locali toscani.
Art.12
Contributo al Comune di Bibbiena per la promozione della fotografia d’autore
1. Nell’ambito della valorizzazione dei progetti culturali di eccellenza degli enti locali toscani, di cui all’articolo 11, è concesso al Comune di Bibbiena un contributo una tantum nell’anno 2023, entro il limite dell’importo complessivo di euro 75.000,00, per l’organizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione e promozione della fotografia d’autore.
2. L’erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipulazione di un accordo tra il Consiglio regionale e il Comune di Bibbiena volto a definire i rispettivi obblighi e le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo.
3. Nel caso di inadempimento degli obblighi previsti nell’accordo, il Consiglio regionale dispone la revoca del contributo e la restituzione della somma, maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di restituzione.
Art. 13
Contributo al Comune di Abetone-Cutigliano per la manifestazione “Pinocchio sugli sci”
1. Nell’ambito della valorizzazione dei progetti culturali di eccellenza degli enti locali toscani, di cui all’articolo 11, è concesso al Comune di Abetone-Cutigliano un contributo una tantum nell’anno 2023, entro il limite dell’importo complessivo di euro 25.000,00, per l’organizzazione di iniziative finalizzate alla promozione della manifestazione “Pinocchio sugli sci”.
2. L’erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipulazione di un accordo tra il Consiglio regionale e il Comune di Abetone-Cutigliano volto a definire i rispettivi obblighi e le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo.
3. Nel caso di inadempimento degli obblighi previsti nell’accordo, il Consiglio regionale dispone la revoca del contributo e la restituzione della somma, maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di restituzione.
CAPO V
Disposizioni finali
Art. 14
Norma finanziaria
1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione della presente legge, si fa fronte con le risorse del bilancio di previsione del Consiglio regionale anno 2023-2024 2025, per la sola annualità 2023, nel modo seguente:
a) articolo 1, comma 2, sino all’importo massimo di euro 550.000,00 imputabili alla sola annualità 2023, con gli stanziamenti della Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”;
b) articolo 2, comma 2, sino all’importo massimo di euro 200.000,00 imputabili alla sola annualità 2023, con gli stanziamenti della Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”;
c) articolo 3, comma 2, sino all’importo massimo di euro 300.000,00 imputabili alla sola annualità 2023, con gli stanziamenti della Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”;
d) articolo 4, comma 2, sino all’importo massimo di euro 50.000,00 imputabili alla sola annualità 2023, con gli stanziamenti della Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”;
e) articolo 5, comma 2, sino all’importo massimo di euro 250.000,00 imputabili alla sola annualità 2023, con gli stanziamenti della Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”;
f) articolo 8, comma 2, sino all’importo massimo di euro 50.000,00 imputabili alla sola annualità 2023, con gli stanziamenti della Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”;
g) articolo 12, comma 1, sino all’importo massimo di euro 75.000,00 imputabili alla sola annualità 2023, con gli stanziamenti della Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”;
h) articolo 13, comma 1, sino all’importo massimo di euro 25.000,00 imputabili alla sola annualità 2023, con gli stanziamenti della Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”.


Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.