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Legge regionale 7 febbraio 2023, n. 4

Interventi del Consiglio regionale per la realizzazione delle finalità statutarie in materia di sviluppo sostenibile, cultura e turismo.

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 15 febbraio 2023

CAPO III
Interventi di valorizzazione della tradizione presepiale
Art. 8
Contributi all’associazione Città dei Presepi
1. Il Consiglio regionale, in coerenza con le politiche regionali finalizzate alla valorizzazione delle distinte identità culturali, sociali ed economiche del territorio regionale, dispone l’erogazione di un contributo a sostegno della tradizione presepiale in favore dell’associazione Città dei Presepi.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso, una tantum per l’anno 2023 entro il limite dell’importo di 50.000,00 euro, direttamente all’associazione Città dei Presepi.
Art. 9
Erogazione del contributo e relazione
1. L’erogazione del contributo all’associazione Città dei Presepi avviene entro il 30 giugno 2023, previa presentazione al Consiglio regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, di un progetto finalizzato alla valorizzazione, promozione e diffusione, anche mediante social network, della tradizione presepiale sul territorio regionale toscano.
2. L’associazione Città dei Presepi presenta, entro il 30 giugno 2024, una relazione che contiene la documentazione relativa all’attività svolta sulla base del progetto di cui al comma 1 e la rendicontazione delle spese sostenute.
Art. 10
Revoca dei contributi
1. In caso di inadempimento dell’obbligo relativo alla presentazione della relazione di cui all’articolo 9, comma 2, il Consiglio regionale dispone la revoca del contributo e la restituzione della somma, maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di restituzione.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.