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Legge regionale 7 febbraio 2023, n. 4

Interventi del Consiglio regionale per la realizzazione delle finalità statutarie in materia di sviluppo sostenibile, cultura e turismo.

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 15 febbraio 2023

Art. 9
Erogazione del contributo e relazione
1. L’erogazione del contributo all’associazione Città dei Presepi avviene entro il 30 giugno 2023, previa presentazione al Consiglio regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, di un progetto finalizzato alla valorizzazione, promozione e diffusione, anche mediante social network, della tradizione presepiale sul territorio regionale toscano.
2. L’associazione Città dei Presepi presenta, entro il 30 giugno 2024, una relazione che contiene la documentazione relativa all’attività svolta sulla base del progetto di cui al comma 1 e la rendicontazione delle spese sostenute.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.