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Legge regionale 7 febbraio 2023, n. 4

Interventi del Consiglio regionale per la realizzazione delle finalità statutarie in materia di sviluppo sostenibile, cultura e turismo.

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 15 febbraio 2023

Art. 4
Disposizioni procedurali del capo I
1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con deliberazione, individua gli indirizzi e le modalità di accesso ai contributi di cui agli articoli 1, 2 e 3, ai fini della predisposizione dell’avviso pubblico.
2. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con la medesima deliberazione di cui al comma 1, individua altresì, con esclusivo riferimento ai contributi di cui all’articolo 2, le iniziative dirette ed il relativo finanziamento, una tantum per il solo anno 2023, nella misura massima di 50.000 euro.
3. La domanda di concessione dei contributi di cui agli articoli 1, 2 e 3, è presentata nei termini e con le modalità stabilite dall’avviso pubblico di cui al comma 1. I comuni possono presentare domanda per uno solo dei progetti di cui agli articoli 1, 2 e 3.
4. I contributi sono concessi, con procedura automatica, in misura fissa di ammontare predeterminato per l’anno 2023 sulla base del numero delle domande validamente presentate secondo quanto stabilito nell’ avviso pubblico di cui al comma 1 e protocollate secondo l’ordine cronologico di presentazione.
5. Il contributo non può comunque, anche in deroga alla procedura prevista al comma 4, essere concesso in misura superiore ai 15.000 euro.
6. L’erogazione dei contributi avviene una tantum per l’intero ammontare dell’importo concesso entro il 31 dicembre 2023.
7. Entro il 31 dicembre 2024 i comuni beneficiari dei contributi presentano al Consiglio regionale una relazione sull’impiego dei medesimi e la rendicontazione delle spese sostenute.
8. La mancata realizzazione, da parte dei comuni, degli interventi per cui sono stati erogati i contributi di cui agli articoli 1, 2 e 3, comporta la revoca degli stessi e la restituzione delle somme, maggiorate degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di restituzione.
9. La revoca è altresì disposta in caso di mancata presentazione della relazione sull’impiego dei contributi prevista dal comma 7.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.