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Legge regionale 7 febbraio 2023, n. 4

Interventi del Consiglio regionale per la realizzazione delle finalità statutarie in materia di sviluppo sostenibile, cultura e turismo.

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 15 febbraio 2023

Art. 2
Contributi per la promozione della lettura
1. Il Consiglio regionale intende realizzare il pieno sviluppo della persona garantendo il diritto alla conoscenza di ognuno e l’accesso alla cultura come bisogno individuale e collettivo.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Consiglio regionale concede, una tantum per il solo anno 2023, contributi fino al limite massimo di 200.000 euro ai comuni per l’organizzazione di iniziative finalizzate a promuovere la lettura sul territorio regionale. (1)

Vedi l.r. 31 luglio 2023, n. 34 art. 1.


Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.