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Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 44

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2023.

Bollettino Ufficiale n. 64, parte prima, del 30 dicembre 2022

Art. 30
Contributo straordinario al Comune di Montecarlo(49)

Articolo così sostituito con l.r. 8 agosto 2025, n. 45, art. 57.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Montecarlo un contributo straordinario fino a un massimo di euro 500.000,00, di cui euro 120.000,00 per l’anno 2023, euro 80.000,00 per l’anno 2024, euro 150.000,00 per l’anno 2025 ed euro 150.000,00 per l’anno 2026, finalizzato al restauro conservativo ed estetico del teatro dell’Accademia dei Rassicurati nel medesimo Comune.
2. La concessione del contributo per l’anno 2025 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Montecarlo, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 500.000,00, si fa fronte come segue:
a) per euro 200.000,00, di cui euro 120.000,00 per l’anno 2023 ed euro 80.000,00 per l’anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2023 e 2024;
b) fino a un massimo di euro 150.000,00 per l’anno 2025 ed euro 150.000,00 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026.

Note del Redattore:

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Comma prima sostituito con l.r. 3 luglio 2023, n. 25 , art. 19 ; poi così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 57 .

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 , art. 20.

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 , art. 20.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 34 .

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Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 36 .

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Comma prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 36 ; poi così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 28 .

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Comma prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 37 ; poi così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 29 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 38 .

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Parola prima sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 39 ; poi così sostituita con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 31 .

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Parole prima sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 39 ; poi così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 31 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 40 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 40 .

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Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 40 .

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Parole prima sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 41 ; poi così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 14 .

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Comma prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 41 ; poi così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 14 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 42 .

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Comma dapprima modificato con l.r. 3 luglio 2023, n. 25 , art. 21 e poi così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 43 .

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 30 .

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 31 .

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 41 .

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Comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 41 .

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Parola così sostituita con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 49 .

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 49 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 agosto 2025, n. 45, art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 8 agosto 2025, n. 45, art. 8.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 agosto 2025, n. 45, art. 57.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.