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Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 44

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2023.

Bollettino Ufficiale n. 64, parte prima, del 30 dicembre 2022

Art. 18
Contributo straordinario al Comune di Poppi per lavori sull’impianto sportivo Golf Casentino (34)

Parole aggiunte con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 14.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Poppi un contributo straordinario fino a un massimo di euro 1.100.00,00, di cui euro 400.000,00 per l’anno 2025 ed euro 700.000,00 per l’anno 2026 (28)

Parole prima sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 41; poi così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 14.

, per concorrere alle spese per realizzare l'ampliamento dell'impianto sportivo Golf Casentino nel medesimo Comune, al fine di renderlo idoneo, oltre che a una miglior fruizione pubblica, a ospitare competizioni internazionali.
2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Poppi, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.100.00,00, di cui euro 400.000,00 per l’anno 2025 ed euro 700.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025 e 2026. (29)

Comma prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 41; poi così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 14.


Note del Redattore:

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Comma prima sostituito con l.r. 3 luglio 2023, n. 25 , art. 19 ; poi così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 57 .

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 , art. 20.

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 , art. 20.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 34 .

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Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 36 .

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Comma prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 36 ; poi così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 28 .

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Comma prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 37 ; poi così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 29 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 38 .

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Parola prima sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 39 ; poi così sostituita con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 31 .

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Parole prima sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 39 ; poi così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 31 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 40 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 40 .

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Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 40 .

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Parole prima sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 41 ; poi così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 14 .

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Comma prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 41 ; poi così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 14 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 42 .

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Comma dapprima modificato con l.r. 3 luglio 2023, n. 25 , art. 21 e poi così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 43 .

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 30 .

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 31 .

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 41 .

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Comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 41 .

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Parola così sostituita con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 49 .

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 49 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 agosto 2025, n. 45, art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 8 agosto 2025, n. 45, art. 8.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 agosto 2025, n. 45, art. 57.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.