Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 44
Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2023.
Bollettino Ufficiale n. 64, parte prima, del 30 dicembre 2022
Art. 32
Cani da allerta medica
1. La Giunta regionale è autorizzata a stanziare una somma fino a un massimo di euro 250.000,00 per l'anno 2023, per finanziare progetti relativi all'addestramento ed impiego di cani da allerta medica.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le strutture competenti all'attuazione e disciplinate le modalità di utilizzo dello stanziamento di cui al comma 1.
3. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 250.000,00 per l'anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.