Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 44
Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2023.
Bollettino Ufficiale n. 64, parte prima, del 30 dicembre 2022
Art 15
Finanziamenti in favore dei comuni per investimenti per il 2024 e 2025
1. Negli anni 2024 e 2025 la Regione, nell'ambito dell'attuazione dell'articolo 1, comma 134 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e delle risorse ivi previste, destina:
a) almeno 5.000.000,00 annui per il finanziamento degli interventi dei comuni aventi popolazione non superiore a 5.000 abitanti;
b) almeno 1.000.000 annuo per i comuni con popolazione fra 5.001 e 20.000 abitanti.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i comuni potenzialmente beneficiari, nonché gli interventi finanziabili, tra quelli previsti dall'articolo 1, comma 135, della 1.145/2018, la quota di risorse specificamente riservate alle singole politiche di intervento e le strutture regionali di settore competenti per materia.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 6.000.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2024 e 2025.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.