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Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 44

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2023.

Bollettino Ufficiale n. 64, parte prima, del 30 dicembre 2022

Art. 14
Finanziamenti straordinari per interventi di edilizia scolastica nella Provincia di Pistoia
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Pistoia i seguenti contributi:
a) fino a un massimo di euro 700.000,00, di cui euro 300.000,00 per l’anno 2024 ed euro 400.000,00 per l’anno 2025 (22)

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 40.

, finalizzati all’acquisto di un terreno idoneo alla realizzazione della nuova sede del Liceo Lorenzini di Pescia;
c) fino a un massimo di euro 300.000,00, di cui euro 200.000,00 per l’anno 2023 ed euro 100.000,00 per l’anno 2024, per finanziare la redazione di una progettazione definitiva ed esecutiva di una struttura atta ad ospitare dieci aule e due laboratori per l’Istituto Tecnico Agrario Statale Dionisio Anzillotti in Pescia, nelle aree facenti parte dell’attuale complesso scolastico;
d) fino a un massimo di euro 250.000,00 per l’anno 2023, per integrare i livelli di progettazione di intervento di messa in sicurezza dell'edificio scolastico sede del Liceo classico Forteguerri di Pistoia, con termine per la rendicontazione da parte della Provincia alla Regione 31 dicembre 2024 (24)

Periodo aggiunto con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 40.

;
e) fino a un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2023, per la progettazione dell’edificio nuova sede dell’Istituto Tecnico commerciale “Francesco Forti” di Monsummano Terme.
2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di uno o più accordi tra la Regione Toscana e la Provincia di Pistoia, che ne disciplinino le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. Agli oneri di spesa di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 300.000,00 per l’anno 2024 ed euro 400.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 03 “Edilizia scolastica (solo per le Regioni)”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024 e 2025. (25)

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 40.

4. Agli oneri di cui al comma 1, lettere (26)

Parole soppresse con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 40.

, c) e d) ed e), fino a un massimo di complessivi euro 750.000,00 (27)

Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 40.

, di cui euro 650.000,00 per l’anno 2023 ed euro 100.000,00 (27)

Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 40.

per l’anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini diistruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023 e 2024.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2023, n. 25 , art. 19 .

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 , art. 20.

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 , art. 20.

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 , art. 21.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 34 .

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Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 36 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 36 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 37 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 38 .

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Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 39 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 39 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 40 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 40 .

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Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 40 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 41 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 41 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 42 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 43 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.