Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 44
Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2023.
Bollettino Ufficiale n. 64, parte prima, del 30 dicembre 2022
Art. 1
Disposizioni sulla Tenuta di Suvignano e modifiche alla l.r. 44/2021
1. Ente Terre Regionali Toscane svolge iniziative di promozione della legalità e gestisce il percorso della legalità presso la società Agricola Suvignano S.r.l., nel rispetto delle indicazioni contenute nelle direttive per la redazione della proposta del piano delle attività di cui all’articolo 10, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 ).
2. Al fine di completare gli interventi collegati alle azioni regionali di promozione della cultura della legalità da attuarsi, mediante la società Agricola Suvignano srl, presso la Tenuta di Suvignano, di cui all’articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2021, n. 44 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2021–2023), è concesso a Ente terre regionali toscane un contributo straordinario aggiuntivo non superiore ad euro 220.000,00 per l’anno 2023. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i termini e le modalità per il trasferimento delle risorse a Ente terre regionali toscane. Ente terre regionali toscane presenta il rendiconto delle spese complessivamente sostenute per gli interventi di cui all’articolo 32, comma 1, della l.r. 44/2021 , entro il 30 gennaio 2024 (12). In caso di spese inferiori alle risorse attribuite, si provvede a revocare le somme erogate e non rendicontate.
3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, delibera sull’individuazione della Tenuta di Suvignano quale bene confiscato alla criminalità organizzata rientrante tra quelli da considerare esemplari per valore simbolico, storia criminale, dimensione, sostenibilità e prospettive occupazionali e di sviluppo, ai sensi della deliberazione del CIPE 25 ottobre 2018, n. 53 “Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione”, ai fini della definizione della proposta regionale per l’accesso alle risorse statali destinate a detti beni.
4. Agli oneri per l’attuazione del presente articolo si fa fronte come segue:
a) ai fini dell’attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa di euro 80.000,00 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023–2025. A partire dall’anno 2026 si fa fronte con legge di bilancio;
b) ai fini dell’attuazione di quanto previsto dal comma 2, è autorizzata la spesa massima di euro 220.000,00 per l'anno 2023, con le risorse della Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023.
5. Il comma 2 dell’articolo 32 della l.r. 44/2021 è abrogato.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.