Legge regionale 28 novembre 2022, n. 40
Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024.
Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 28 novembre 2022
Art. 47
Contributo alla Fondazione festival pucciniano
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere in favore della Fondazione festival pucciniano un contributo fino ad un massimo di euro 660.000,00 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, (16) finalizzato al pagamento delle rate dei mutui contratti dalla Fondazione stessa per la realizzazione del teatro all'interno del Parco della musica a Torre del Lago Puccini nel Comune di Viareggio.
2. Il contributo è erogato a seguito della valutazione di congruità del contributo in rapporto all’ammontare delle rate del debito in scadenza nell’anno di riferimento, (11) a fronte dei mutui contratti dalla Fondazione per la finalità di cui al comma 1.
3. Il contributo è concesso nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
4. All’onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte:
a) fino a un massimo di euro 660.000,00 per l’annualità 2022, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2022;
b) fino a un massimo di euro 660.000,00 per l’annualità 2023, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023. (12)
b bis) fino a un massimo di euro 660.000,00 per l’annualità 2024, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024–2026, annualità 2024. (17)
Note del Redattore:
Comma prima sostituito conl.r. 27 novembre 2023, n. 42 , art. 17 ; poi così sostituito con l.r. 9 ottobre 2024, n. 38, art. 6 .
Parole prima sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 , art. 19 ; poi così sostituite con l.r. 9 ottobre 2024, n. 38, art. 7 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.