Legge regionale 28 novembre 2022, n. 40
Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024.
Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 28 novembre 2022
Art. 43
Contributo in favore della Fondazione Carnevale di Viareggio
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Carnevale di Viareggio un contributo, finalizzato al sostegno delle spese di organizzazione dell’edizione del Carnevale, fino a un massimo di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. (6 bis)
2. Il contributo viene erogato a seguito dell’esito positivo della verifica della congruità dell'equilibrio economico e finanziario e della valutazione favorevole del programma delle rispettive edizioni. (7)
3. All’onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte:
a) fino a un massimo di euro 1.000.000,00 per l’anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2022;
b) fino a un massimo di euro 1.000.000,00 per l’anno 2023, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023. (6)
b bis) fino a un massimo di euro 1.000.000,00 per l’anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024–2026, annualità 2024. (15)
Note del Redattore:
Comma prima sostituito conl.r. 27 novembre 2023, n. 42 , art. 17 ; poi così sostituito con l.r. 9 ottobre 2024, n. 38, art. 6 .
Parole prima sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 , art. 19 ; poi così sostituite con l.r. 9 ottobre 2024, n. 38, art. 7 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.