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Legge regionale 11 ottobre 2022, n. 35

Istituzione del piano regionale per la transizione ecologica (PRTE).

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 19 ottobre 2022

CAPO II
Promozione della transizione ecologica
Art. 4
Partecipazione alle politiche e alle azioni della transizione ecologica
1. Al fine di favorire la transizione ecologica, la Regione riconosce quale strumento fondamentale la partecipazione e informazione dei cittadini, in forma singola e associata, quali attori fondamentali per produrre il necessario cambiamento delle modalità di produzione e consumo.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove, sui temi inerenti alla transizione ecologica, anche attraverso il sistema informativo di cui all’articolo 15 della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale):
a) per il PRTE di cui all’articolo 1, nonché per i piani e i programmi di cui all’articolo 2, comma 3, la più ampia attività di consultazione e partecipazione;
b) il coordinamento e la gestione unitaria delle inchieste pubbliche di cui all’articolo 53 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”), anche in attuazione dell’articolo 27 bis, comma 6, del d.lgs. 152/2006;
c) l’accesso alle informazioni ambientali, nel rispetto del principio di assicurare una migliore e più efficace tutela preventiva dell’ambiente in coerenza con la Convenzione di Aarhus ratificata dall’Italia con legge 16 marzo 2001, n. 108 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998).
Art. 5
Comitato scientifico per la transizione ecologica
1. Al fine di assicurare il coordinamento tra il PRTE e l’evoluzione del contesto scientifico internazionale nel campo della transizione ecologica, la Giunta regionale si avvale del Comitato scientifico per la transizione ecologica della Regione Toscana.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità organizzative del Comitato scientifico per la transizione ecologica di cui al comma 1.
3. Il Comitato scientifico per la transizione ecologica di cui al comma 1 svolge funzione propulsiva e consultiva rispetto alle fasi di formazione, attuazione e monitoraggio del PRTE, è coordinato dal direttore della direzione regionale competente o da un dirigente da lui delegato, ed è composto da esperti individuati tra i propri dipendenti, in ragione di uno per ciascuno, da parte dei seguenti enti: Agenzia regionale recupero risorse S.p.A. (ARRR), Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) e Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale (LaMMA). Fanno inoltre parte del Comitato, da un minimo di cinque ad un massimo di dieci esperti individuati dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 2, tra persone che, per attività di ricerca, si siano distinte nei settori di cui all’articolo 2, comma 1.
4. Il Comitato scientifico per la transizione ecologica assicura, in particolare, un supporto scientifico:
a) in merito agli sviluppi delle tecnologie applicabili in materia di energia rinnovabile ed economia circolare, così da orientare l’azione regionale verso modelli di sviluppo sempre innovativi;
b) in materia di promozione delle comunità energetiche rinnovabili, quali strumenti fondamentali della transizione energetica, attraverso la formulazione di proposte che tengano conto del tema della povertà energetica e della necessità di favorire l’intervento propulsivo degli enti locali;
c) sui sistemi di monitoraggio volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica posti dal PRTE di cui all’articolo 2.
5. Ai componenti del Comitato scientifico per la transizione ecologica non è dovuta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese.

Note del Redattore:

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Punto così sostituito con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.