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Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 45

Legge di stabilità per l’anno 2023.

Bollettino Ufficiale n. 64, parte prima, del 30 dicembre 2022

Art. 9
Interventi contro la violenza di genere. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 77/2017
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018), le parole: “
ed euro 205.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023
” sono sostituite dalle seguenti: “
, euro 205.000,00 per l’anno 2022 ed euro 225.000,00 per l’anno 2023
”.
2. Alla lettera c) del comma 4 bis dell’articolo 9 della l.r. 77/2017 , le parole: “
per ciascuno degli anni 2022 e 2023
” sono sostituite dalle seguenti: “
per l’anno 2022
”.
c bis) fino ad un massimo di euro 225.000,00 per l’anno 2023 con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025,
annualità 2023.
”.

Note del Redattore:

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Vedi Avviso di Rettifica su B.U. 11 gennaio 2023, n. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 23 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.