Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 45
Legge di stabilità per l’anno 2023.
Bollettino Ufficiale n. 64, parte prima, del 30 dicembre 2022
Art. 6
Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 11/1999
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 11/1999 è aggiunto il seguente:
“
2 bis. Agli oneri per le attività di cui agli articoli da 5 bis a 5 quater, inseriti dalla legge regionale di stabilità per l’anno 2023, pari ad un massimo complessivo di euro 220.000,00 per l'anno 2023 e di euro 215.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.