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Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 45

Legge di stabilità per l’anno 2023.

Bollettino Ufficiale n. 64, parte prima, del 30 dicembre 2022

Art. 2
Centro di documentazione “Cultura della legalità democratica”. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 11/1999
1. Il comma 2 bis dell’articolo 5 della legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti), è sostituito dal seguente:
2 bis. Il Centro:
a) cura la gestione della documentazione, acquisita direttamente o ricevuta da soggetti pubblici e privati;
b) gestisce una banca dati sui fenomeni corruttivi e di infiltrazione mafiosa in Toscana;
c) sulla base dei dati forniti dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, cura la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione della documentazione disponibile sui beni confiscati presenti in Toscana, con il proposito di facilitare la conoscenza dei beni e le azioni degli enti locali finalizzate al riutilizzo sociale;
d) svolge le altre attività individuate, in coerenza con le finalità della presente legge, con la
deliberazione di cui al comma 3.
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 11/1999 è sostituito dal seguente:
3. L’organizzazione e il funzionamento del Centro e le modalità di svolgimento delle sue attività sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale.
”.

Note del Redattore:

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Vedi Avviso di Rettifica su B.U. 11 gennaio 2023, n. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 23 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 39.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.