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Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 45

Legge di stabilità per l’anno 2023.

Bollettino Ufficiale n. 64, parte prima, del 30 dicembre 2022

Art. 11
Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 19/2019
1. All’articolo 14 della legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019-2021) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la parola: “
312.764.804,54
” è sostituita dalla seguente: “
300.764.804,54
”, in entrambe le sue occorrenze;
b) la parola: “
20.781.218,71
” è sostituita dalla seguente: “
8.781.218,71
” in entrambe le sue occorrenze.
2. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 19/2019 le parole: “
con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 05 “Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022 - 2024
” sono soppresse.
c bis) per euro 48.687.624,30 per l'anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 05 “Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022;
”.
c ter) per euro 8.781.218,71 per l'anno 2023, euro 27.161.156,99 per l'anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 05 “Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023 e 2024.
”.

Note del Redattore:

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Vedi Avviso di Rettifica su B.U. 11 gennaio 2023, n. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 23 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.