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Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 45

Legge di stabilità per l’anno 2023.

Bollettino Ufficiale n. 64, parte prima, del 30 dicembre 2022

SEZIONE I
Disposizioni in materia di promozione della cultura della legalità. Modifiche alla l.r. 11/1999
Art. 2
Centro di documentazione “Cultura della legalità democratica”. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 11/1999
1. Il comma 2 bis dell’articolo 5 della legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti), è sostituito dal seguente:
2 bis. Il Centro:
a) cura la gestione della documentazione, acquisita direttamente o ricevuta da soggetti pubblici e privati;
b) gestisce una banca dati sui fenomeni corruttivi e di infiltrazione mafiosa in Toscana;
c) sulla base dei dati forniti dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, cura la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione della documentazione disponibile sui beni confiscati presenti in Toscana, con il proposito di facilitare la conoscenza dei beni e le azioni degli enti locali finalizzate al riutilizzo sociale;
d) svolge le altre attività individuate, in coerenza con le finalità della presente legge, con la
deliberazione di cui al comma 3.
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 11/1999 è sostituito dal seguente:
3. L’organizzazione e il funzionamento del Centro e le modalità di svolgimento delle sue attività sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale.
”.
Art. 3
Iniziative per ricordare la strage di Via dei Georgofili. Inserimento dell’articolo 5 bis nella l.r. 11/1999
1. Dopo l’articolo 5 della l.r. 11/1999 è inserito il seguente:
Art. 5 bis - Iniziative per ricordare la strage di Via dei Georgofili
1. La Regione, nell’ambito delle finalità e delle attività di cui all’articolo 1, promuove e sostiene iniziative per il ricordo della strage di Via dei Georgofili, avvenuta il 27 maggio 1993. Le iniziative costituiscono parte del programma di attività definito ai sensi dell’articolo 2, comma 5.
2. Nell’anno 2023, trentesimo anniversario della strage di Via dei Georgofili, la Regione concede un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 20.000,00 all’Associazione familiari vittime strage di Via dei Georgofili APS, per la promozione di iniziative finalizzate al ricordo delle vittime, alla memoria degli eventi storici e giudiziari che hanno caratterizzato il periodo delle stragi mafiose e la risposta delle istituzioni, nonché alla promozione e alla diffusione dei valori della legalità, della solidarietà, della lotta alle mafie. Negli anni 2024 e 2025, all’Associazione è concesso un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 15.000,00 per anno, per la promozione di attività sulla memoria e sulla legalità. Negli anni successivi il contributo può essere previsto con la deliberazione di cui all’articolo 2, comma 5, nel limite massimo da essa stabilito.
3. Il contributo di cui al comma 2 è concesso previa definizione, in coerenza con le finalità della presente legge, del programma di attività dell’anno di riferimento. Entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’anno di concessione del contributo, l’associazione è tenuta a presentare una relazione sull’attività e sulle iniziative svolte e sulle spese sostenute entro il 31 dicembre dell’anno di concessione del contributo. Il contributo è revocato, in tutto o in parte, se l’associazione non presenta la relazione nel termine stabilito o le spese rendicontate sono inammissibili o inferiori al contributo concesso. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le spese ammissibili per l’attività e per lo svolgimento delle iniziative, e le altre disposizioni operative di attuazione del presente comma.
”.
Art. 4
Iniziative per la formazione e l’aggiornamento di amministratori pubblici. Inserimento dell’articolo 5 ter nella l.r. 11/1999
1. Dopo l’articolo 5 bis della l.r. 11/1999 è inserito il seguente:
Art. 5 ter - Iniziative per la formazione e l’aggiornamento di amministratori pubblici
1. La Regione, nell’ambito delle finalità e delle attività di cui all’articolo 1, promuove e sostiene iniziative e progetti, proposti e realizzati dagli enti locali o dalle loro associazioni regionali maggiormente rappresentative, rivolti a dirigenti, funzionari e amministratori pubblici, per la formazione alla legalità e per l’aggiornamento sulle migliori esperienze di contrasto alla illegalità, di sensibilizzazione della società civile, di recupero all’uso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Le iniziative costituiscono parte del programma di attività definito ai sensi dell’articolo 2, comma 5.
2. Negli anni 2023, 2024 e 2025, la Regione concede un contributo straordinario fino a un massimo di euro 20.000,00 annui all’Associazione Regionale dei Comuni della Toscana (ANCI Toscana) per la promozione e la realizzazione di iniziative e progetti di cui al comma 1, anche in partenariato con enti locali, soggetti pubblici ed enti del Terzo settore. Negli anni successivi il contributo può essere previsto con la deliberazione di cui all’articolo 2, comma 5, nel limite massimo da essa stabilito.
3. Il contributo di cui al comma 2 è concesso previa definizione del programma di iniziative o dei
progetti da realizzare dell’anno di riferimento. Entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’anno di concessione del contributo, l’ANCI Toscana è tenuta a presentare una relazione sulle iniziative svolte e sulle spese sostenute entro il 31 dicembre dell’anno di concessione del contributo. Il contributo è revocato, in tutto o in parte, se l’associazione non presenta la relazione nel termine stabilito o le spese rendicontate sono inammissibili o inferiori al contributo concesso. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le spese ammissibili per lo svolgimento delle iniziative e le altre disposizioni operative di attuazione del presente comma.
”.
Art. 5
Iniziative per la promozione della cultura della legalità rivolte ai giovani. Inserimento dell’articolo 5 quater nella l.r. 11/1999
1. Dopo l’articolo 5 ter della l.r. 11/1999 è inserito il seguente:
Art. 5 quater - Iniziative per la promozione della cultura della legalità rivolte ai giovani
1. La Regione, nell’ambito delle finalità e delle attività di cui all’articolo 1, promuove e sostiene iniziative e progetti sui temi della legalità, dell’impegno sociale, della cittadinanza attiva, rivolti alle studentesse e agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della Toscana e, in generale, ai giovani toscani, anche al fine di favorire la partecipazione ai campi antimafia organizzati in Italia e in Toscana nei beni confiscati alla criminalità organizzata. Le iniziative costituiscono parte del programma di attività definito ai sensi dell’articolo 2, comma 5.
2. Negli anni 2023, 2024 e 2025, la Regione sostiene le iniziative e i progetti di cui al comma 1 mediante la concessione di contributi, complessivamente fino a un massimo di euro 180.000,00 annui, ai soggetti che ne sono promotori e realizzatori, enti del Terzo settore di cui al
Sito esternodecreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
(Codice del Terzo settore, a norma dell’
Sito esternoarticolo 1, comma 2, della legge 6 giugno 2016, n. 106
).
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i termini, le modalità, gli adempimenti da svolgere per la concessione e la liquidazione dei contributi di cui al comma 2, le spese ammissibili, la documentazione da presentare per l’attività svolta e le spese sostenute, i termini e le modalità per la revoca totale o parziale per mancato o incompleto svolgimento delle attività o per inadempimento delle prescrizioni previste. Negli anni 2023 e 2024 tra i soggetti beneficiari rientrano anche le associazioni, le organizzazioni e gli enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, le cui attività siano riconducibili a quelle di interesse generale previste dall’
Sito esternoarticolo 5 del d.lgs. 117/2017
, costituiti da almeno sei mesi dalla presentazione della domanda, quantunque non risultino iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
4. Negli anni successivi il contributo può essere previsto con la deliberazione di cui all’articolo 2, comma 5, nei limiti massimi da essa stabiliti.
”.
Art. 6
Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 11/1999
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 11/1999 è aggiunto il seguente:
2 bis. Agli oneri per le attività di cui agli articoli da 5 bis a 5 quater, inseriti dalla legge regionale di stabilità per l’anno 2023, pari ad un massimo complessivo di euro 220.000,00 per l'anno 2023 e di euro 215.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
”.

Note del Redattore:

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Vedi Avviso di Rettifica su B.U. 11 gennaio 2023, n. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 23 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.