Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 45
Legge di stabilità per l’anno 2023.
Bollettino Ufficiale n. 64, parte prima, del 30 dicembre 2022
CAPO I
Disposizioni in materia di entrata
Art. 1
Disposizioni transitorie per occupazione e utilizzazione senza titolo dei soggetti che hanno presentato istanza di concessione o hanno regolarmente pagato. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 77/2016
1. Ai commi 4 e 7 dell’articolo 1 della legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico), la parola: “
2022
” è sostituita dalla seguente: “2025
”.2. Nell’alinea del comma 6 dell’articolo 1 della l.r. 77/2016 , le parole: “
Per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022
” sono sostituite dalle seguenti: “Per ciascuno degli anni dal 2016 al 2025
”.3. Alla lettera b) del comma 6 dell’articolo 1 della l.r. 77/2016 , le parole: “
per le annualità 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
” sono sostituite dalle seguenti: “per le annualità dal 2017 al 2025
”.4. Il comma 13 dell’articolo 1 della l.r. 77/2016 è sostituito dal seguente:
“
13. L’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all’
articolo 1 della legge regionale 4 ottobre 2016, n. 68 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio 2016. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 32/2002, 21/2010, 66/2011, 77/2012, 77/2013, 86/2014, 70/2015, 81/2015), è dovuta a decorrere dall’annualità di rilascio della concessione. Per gli anni 2016, 2021 e 2022 l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all’
articolo 1 della l.r. 68/2016 , è versata entro il 31 dicembre 2025, comprensiva degli interessi legali, contestualmente al versamento della differenza tra il canone effettivamente dovuto come formalizzato nell’atto di concessione e quanto versato a titolo di indennizzo determinato ai sensi del comma 6 per gli anni dal 2016 al 2025, e, contestualmente, al versamento degli indennizzi di cui ai commi 9 e 10.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.