Art. 1
Disposizioni sulla Tenuta di Suvignano e modifiche alla
l.r. 44/2021 1. Ente Terre Regionali Toscane svolge iniziative di promozione della legalità e gestisce il percorso della legalità presso la società Agricola Suvignano S.r.l., nel rispetto delle indicazioni contenute nelle direttive per la redazione della proposta del piano delle attività di cui all’
articolo 10, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla
l.r. 39/2000 , alla
l.r. 77/2004 e alla
l.r. 24/2000 ).
2. Al fine di completare gli interventi collegati alle azioni regionali di promozione della cultura della legalità da attuarsi, mediante la società Agricola Suvignano srl, presso la Tenuta di Suvignano, di cui all’
articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2021, n. 44 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2021–2023), è concesso a Ente terre regionali toscane un contributo straordinario aggiuntivo non superiore ad euro 220.000,00 per l’anno 2023. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i termini e le modalità per il trasferimento delle risorse a Ente terre regionali toscane. Ente terre regionali toscane presenta il rendiconto delle spese complessivamente sostenute per gli interventi di cui all’
articolo 32, comma 1, della l.r. 44/2021 , entro il
30 gennaio 2024 (12) Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 34.
. In caso di spese inferiori alle risorse attribuite, si provvede a revocare le somme erogate e non rendicontate.
3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, delibera sull’individuazione della Tenuta di Suvignano quale bene confiscato alla criminalità organizzata rientrante tra quelli da considerare esemplari per valore simbolico, storia criminale, dimensione, sostenibilità e prospettive occupazionali e di sviluppo, ai sensi della deliberazione del CIPE 25 ottobre 2018, n. 53 “Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione”, ai fini della definizione della proposta regionale per l’accesso alle risorse statali destinate a detti beni.
4. Agli oneri per l’attuazione del presente articolo si fa fronte come segue:
a) ai fini dell’attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa di euro 80.000,00 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023–2025. A partire dall’anno 2026 si fa fronte con legge di bilancio;
b) ai fini dell’attuazione di quanto previsto dal comma 2, è autorizzata la spesa massima di euro 220.000,00 per l'anno 2023, con le risorse della Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023.
Art. 2
Abrogato.
Art. 3
Contributo straordinario a sostegno delle stazioni invernali e del sistema sciistico
1. Nelle aree vocate agli sport invernali d'interesse locale, come elencate all'
articolo 59, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015), è riconosciuto un aiuto in forma di contributo a fondo perduto in conto capitale, per un importo massimo complessivo di euro 2.000.000,00 per l'anno 2023 e di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, quale sostegno alle imprese esercenti gli impianti di risalita o gli impianti e le attrezzature di servizio agli stessi.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.
3. La Giunta regionale, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le tipologie di intervento ammissibili, le modalità di determinazione e di attribuzione dei contributi, le modalità di verifica e rendicontazione degli stessi, nonché le ipotesi di revoca e recupero ai sensi della
legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese).
4. Agli oneri per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, per un importo massimo complessivo di euro 2.000.000,00 per l'anno 2023 e di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo “, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2023–2025.
Art. 4
Finanziamento straordinario al Comune di Calcinaia
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Calcinaia un finanziamento straordinario fino a un massimo di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per concorrere alle spese per la realizzazione della nuova palestra a sostegno dell’Istituto “Martin Luther King” in località Fornacette.
3. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2023 e 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e Diritto allo Studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023 e 2024.
Art. 5
2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di accordi di programma ed atti d'intesa, a integrazione di quelli vigenti, sottoscritti ai sensi dell’
articolo 33 della l.r. 86/2014 e che mantengono la loro efficacia anche a seguito dell’abrogazione di cui al comma 4. Negli accordi o atti d’intesa sono definite, fra l'altro, le modalità di assegnazione, erogazione, rendicontazione delle risorse e l’eventuale rideterminazione del contributo regionale, entro il limite massimo degli stanziamenti previsto al comma 1, a seguito degli effettivi costi di realizzazione degli investimenti stabiliti in sede di aggiudicazione dei relativi appalti.
3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa complessiva fino ad un massimo di euro 18.900.000,00 nel periodo 2023 – 2027, cui si fa fronte:
a) per euro 1.900.000,00 per l’anno 2023, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023;
b) per euro 5.000.000,00 per l’anno 2025, euro 11.500.000,00 per l’anno 2026 ed euro 500.000,00 per l’anno 2027 con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027. (17) Comma prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 36; poi così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 28.
Art. 6
Interventi sul porto di Livorno e modifiche alla
l.r. 86/2014 1. La Regione Toscana concorre finanziariamente alle opere necessarie alla realizzazione della Darsena Europa nel porto di Livorno, attraverso l’erogazione all’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale di contributi straordinari in conto capitale, per un importo massimo di euro 200.000.000,00, sulla base delle fasi di realizzazione degli interventi.
2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo di programma che integra quello stipulato ai sensi dell’
articolo 34 della l.r. 86/2014 e che mantiene la sua efficacia anche a seguito dell’abrogazione di cui al comma 6. Nell’accordo di programma sono definite, fra l'altro, le modalità di assegnazione, erogazione e rendicontazione delle risorse e, in particolare, l’eventuale rideterminazione del contributo regionale a seguito di:
a) aumento delle entrate proprie dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale in conseguenza dell’entrata a regime degli investimenti realizzati;
b) abbattimento dei costi di realizzazione degli investimenti in sede di aggiudicazione dei relativi appalti.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
4. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 50.000.000,00 per l’anno 2025, di euro 30.000.000,00 per l’anno 2026 e di euro 60.000.000,00 per l’anno 2027, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per via d’acqua”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027. (18) Comma prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 37; poi così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 29.
5. Ai sensi dell’articolo 14, comma 6, della l.r. 1/2015, agli oneri per gli esercizi successivi, fino all’importo massimo complessivo di euro 60.000.000,00, di cui euro 30.000.000,00 per l’anno 2028 ed euro 30.000.000,00 per l’anno 2029, si fa fronte con legge di bilancio, mediante ricorso all’indebitamento. (18) Comma prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 37; poi così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 29.
Art. 7
Contributo straordinario al Comune di San Romano in Garfagnana
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Romano in Garfagnana un contributo straordinario “una tantum”, fino a un massimo di euro 1.100.000,00 per ciascuno degli anni 2023-2024, per concorrere alle spese per il primo lotto funzionale dei lavori di miglioramento funzionale e messa in sicurezza della strada comunale per l'Orecchiella, che interessa il territorio dei comuni di San Romano in Garfagnana e Villa Collemandina.
2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di San Romano in Garfagnana, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.100.000,00 per l’anno 2023 ed euro 1.100.000,00 per l’anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2023 e 2024.
Art. 8
Contributo straordinario per valorizzazione e riqualificazione ambientale delle aree del parco fluviale adiacente a via della Scogliera in Lucca
1. La Giunta regionale è autorizzata a stanziare un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2023 a favore del Comune di Lucca, per sostenere le spese relative alle opere di riqualificazione e valorizzazione dell'area del parco fluviale del fiume Serchio, adiacente a via della Scogliera, nel medesimo comune.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Lucca, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023.
Art. 9
Interventi sul porto di Piombino
1. La Regione Toscana concorre finanziariamente, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, alla realizzazione
di interventi in attuazione del piano regolatore portuale (35) Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 30.
del porto di Piombino
(36) Parole soppresse con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 30.
, attraverso l’erogazione all’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale di contributi per un importo massimo di euro 5.361.539,20 nel biennio
2025-2026 (19) Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 38.
, previa stipula di specifico accordo di programma.
2. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro
1.000.000,00 per l’anno 2025 ed euro 4.361.539,20 per l’anno 2026 (19) Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 38.
, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per vie d’acqua”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione
2024-2026, annualità 2025 e 2026 (19) Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 38.
.
Art. 10
Contributo straordinario per interventi di adeguamento funzionale della viabilità verso la Grotta del Vento
2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione, la Provincia di Lucca ed i Comuni di Gallicano e Fabbriche di Vergemoli, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 438.800,00 per
l'anno 2025 (21) Parole prima sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 39; poi così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 31.
(37) Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 31.
, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2, “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione
2025–2027, annualità 2025 (21) Parole prima sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 39; poi così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 31.
.
Art. 11
Contributo straordinario al Comune di Minucciano
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Minucciano un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 250.000,00 per l’anno
2024,
(6) Parola così sostituita con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 20.
per la realizzazione delle opere componenti l’ottavo lotto degli interventi di riqualificazione delle sponde del lago di Gramolazzo, a sostegno della presenza turistica nel percorso ciclopedonale costruito presso il lago medesimo.
2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Minucciano, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 250.000,00 per l’
anno 2024,
(7) Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 20.
si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023-2025,
annualità 2024.
(7) Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 20.
Art. 12
Contributo straordinario al Comune di Quarrata
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Quarrata un contributo straordinario fino a un massimo di euro 150.000,00, di cui euro 120.000,00 per l’anno 2023, ed euro 30.000,00 per l’anno 2024, per finanziare la progettazione preliminare delle opere di completamento dell’asse viario di collegamento che conduce dal casello di Prato Ovest sull’A11 alla zona industriale di via V. Amadori nel territorio del medesimo comune.
2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato previa stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Quarrata che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 120.000,00 per l’anno 2023 e di euro 30.000,00 per l’anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023 e 2024.
Art. 13
Contributo straordinario alla Provincia di Pistoia per ampliamento della Sala Operativa Provinciale Integrata di Protezione Civile
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Pistoia un contributo straordinario fino a un massimo di euro 190.000,00 per l’anno 2023, finalizzato all’acquisto dal Consorzio Medio Valdarno di una porzione dell’edificio contiguo all’attuale sede della Protezione Civile, per ampliamento e migliore funzionalità della Sala Operativa Provinciale Integrata di Protezione Civile per la gestione delle emergenze.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo tra la Regione Toscana e la Provincia di Pistoia, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 190.000,00 per l’anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 01 “Sistema di protezione civile”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023.
Art. 14
Finanziamenti straordinari per interventi di edilizia scolastica nella Provincia di Pistoia
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Pistoia i seguenti contributi:
c) fino a un massimo di euro 300.000,00, di cui euro 200.000,00 per l’anno 2023 ed euro 100.000,00 per l’anno 2024, per finanziare la redazione di una progettazione definitiva ed esecutiva di una struttura atta ad ospitare dieci aule e due laboratori per l’Istituto Tecnico Agrario Statale Dionisio Anzillotti in Pescia, nelle aree facenti parte dell’attuale complesso scolastico;
e) fino a un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2023, per la progettazione dell’edificio nuova sede dell’Istituto Tecnico commerciale “Francesco Forti” di Monsummano Terme.
2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di uno o più accordi tra la Regione Toscana e la Provincia di Pistoia, che ne disciplinino le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. Agli oneri di spesa di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 700.000,00 (45) Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 49.
per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 03 “Edilizia scolastica (solo per le Regioni)”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025 (45) Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 49.
. (25) Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 40.
4. Agli oneri di cui al comma 1, lettere
(26) Parole soppresse con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 40.
, c) e d) ed e), fino a un massimo di complessivi euro
750.000,00 (27) Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 40.
, di cui euro 650.000,00 per l’anno 2023 ed euro
100.000,00 (27) Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 40.
per l’anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini diistruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023 e 2024.
Art 15
Finanziamenti in favore dei comuni per investimenti per il 2024 e 2025
1. Negli anni 2024 e 2025 la Regione, nell'ambito dell'attuazione dell'articolo 1, comma 134 e seguenti,
della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e delle risorse ivi previste, destina:
a) almeno 5.000.000,00 annui per il finanziamento degli interventi dei comuni aventi popolazione non superiore a 5.000 abitanti;
b) almeno 1.000.000 annuo per i comuni con popolazione fra 5.001 e 20.000 abitanti.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i comuni potenzialmente beneficiari, nonché gli interventi finanziabili, tra quelli previsti dall'articolo 1, comma 135, della 1.145/2018, la quota di risorse specificamente riservate alle singole politiche di intervento e le strutture regionali di settore competenti per materia.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 6.000.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2024 e 2025.
Art. 16
Contributo straordinario al Comune di Marradi
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Marradi un contributo straordinario “una tantum” fino a un massimo di euro 850.000,00 per l'anno 2023, per finanziare gli interventi per il ripristino dell'invaso idrico multifunzionale denominato “Annunziata”, unico sito di approvvigionamento antincendio della zona, oggi sedimentato, e per il miglioramento della sicurezza idraulica per la regimazione delle acque, al fine del mantenimento dei livelli di deflusso minimo vitale.
2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Marradi, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 850.000,00 per l'anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 01 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2023.
Art. 17
Contributo straordinario al Comune di Mulazzo
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Mulazzo un contributo straordinario “una tantum” fino a un massimo di euro 250.000,00 per l'anno 2023, per concorrere al finanziamento dell'acquisto dell'edificio ex oratorio Immacolata Concezione, denominato “Teatrino Malaspina”, nonché dei successivi interventi di recupero e valorizzazione dello stesso.
2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Mulazzo, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 250.000,00 per l'annualità 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2023.
Art. 18
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Poppi un contributo straordinario fino a un massimo di euro
1.100.00,00, di cui euro 400.000,00 per l’anno 2025 ed euro 700.000,00 per l’anno 2026 (28) Parole prima sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 41; poi così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 14.
, per concorrere alle spese per realizzare l'ampliamento dell'impianto sportivo Golf Casentino nel medesimo Comune, al fine di renderlo idoneo, oltre che a una miglior fruizione pubblica, a ospitare competizioni internazionali.
2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Poppi, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.100.00,00, di cui euro 400.000,00 per l’anno 2025 ed euro 700.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025 e 2026. (29) Comma prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 41; poi così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 14.
Art. 19
Contributo straordinario al Comune di San Miniato
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Miniato un contributo straordinario fino a un massimo di euro 70.000,00 per l'anno 2023, per concorrere alle spese per la messa in sicurezza delle strutture già esistenti adibite alla pratica sportiva di canoa e canottaggio presso il lago di Roffia.
2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di San Miniato, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 70.000,00 per l'annualità 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023.
Art. 20
Contributo straordinario al Comune di Castellina in Chianti
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario in conto capitale a favore del Comune di Castellina in Chianti, fino a un massimo di euro 60.000,00 per l’anno 2023, per concorrere alle spese per la manutenzione straordinaria degli spogliatoi ubicati al piano seminterrato dell'impianto sportivo comunale denominato “Giovanni e Franco Niccolai”.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo tra la Regione e il Comune di Castellina in Chianti, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 60.000,00 per l'annualità 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2023.
Art. 21
Contributo straordinario al Comune di Podenzana
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Podenzana un contributo straordinario fino a un massimo di euro 750.000,00 per il periodo 2023-2026, per finanziare l’intervento di completamento dell’opera di regimazione idraulica sull’argine del fiume Magra e la riqualificazione ambientale nella frazione Bagni, secondo la seguente ripartizione:
a) euro 150.000,00 per l’anno 2023;
b) euro 350.000,00 per l’anno 2025;
2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Podenzana che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 150.000,00 per l’anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023. (1) Comma prima sostituito con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 19; poi così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 57.
3 bis. All’onere di spesa di cui al comma 1, lettera b) e lettera c), fino a un massimo di euro 350.000,00 per l’anno 2025 ed euro 250.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025 e 2026. (46) Comma aggiunto con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 57.
Art. 22
Contributo straordinario al Comune di Bagno a Ripoli
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario “una tantum” al Comune di Bagno a Ripoli, fino a un massimo di euro 160.000,00 per l’anno 2023, per un intervento di messa in sicurezza idraulica dell'abitato della frazione di Antella.
2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo tra la Regione e il Comune di Bagno a Ripoli, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, stimati in euro 160.000,00 per l'anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2023.
Art. 23
Contributo a favore delle famiglie con figli minori disabili
1. La Regione, al fine di sostenere le famiglie con figli disabili minori di anni diciotto, istituisce un contributo annuale “una tantum” per il 2023 pari ad euro 700,00, a favore delle famiglie in possesso dei requisiti di cui al comma 4, per ogni minore disabile ed in presenza di un'accertata sussistenza nel disabile della condizione di handicap grave di cui all'
articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
2. Ai fini dell'erogazione del contributo è considerato minore anche il figlio che compie il diciottesimo anno di età nell'anno di riferimento del contributo.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi dal comune di residenza del richiedente a seguito di istanza presentata entro il 30 giugno 2023. L'istanza di concessione del contributo è presentata dalla madre o dal padre del minore disabile, o da chi esercita la responsabilità genitoriale. I contributi concessi sono comunicati alla Regione che provvede ai relativi pagamenti.
4. I requisiti per la concessione del contributo sono i seguenti:
a) il genitore che presenta domanda deve far parte del medesimo nucleo familiare del figlio minore disabile per il quale è richiesto il contributo;
b) sia il genitore, sia il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana;
c) il genitore che presenta domanda e il figlio minore disabile devono far parte di un nucleo familiare convivente con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 29.999,00.
5. Le istanze di concessione dei benefici sono redatte secondo uno schema-tipo approvato con decreto del dirigente regionale competente per materia e sono corredate da certificato comprovante l'handicap grave di cui all'
articolo 3, comma 3, della L. 104/1992 e dall'attestazione ISEE aggiornata in corso di validità. La modulistica è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.
6. Agli oneri di cui al presente articolo, stimati in euro 2.000.000,00 per l'anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 05 “Interventi per le famiglie”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2023.
6 bis. Per il pagamento dei contributi spettanti ai soggetti beneficiari in possesso dei requisiti di cui al presente articolo e che hanno maturato il relativo diritto ai contributi nell' anno 2023, fino a un massimo di euro 799.400,00 per l'esercizio 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 05 “Interventi per le famiglie”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024. (33) Comma aggiunto con l.r. 12 aprile 2024, n. 13, art. 5.
Art. 24
Contributo straordinario alla Società della Salute Alta Val di Cecina-Valdera
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Società della Salute Alta Val di Cecina-Valdera un contributo straordinario fino a un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2023, per sostenere interventi di ricollocazione abitativa di nuclei familiari presenti nell'immobile “Condominio Bellavista” di via Rospicciano a Ponsacco verso soluzioni abitative da ricercare almeno nell'ambito provinciale.
2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione, la Società della Salute Alta Val di Cecina-Valdera e gli altri soggetti istituzionali eventualmente coinvolti, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023.
Art. 25
Contributo straordinario al Comune di Subbiano
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Subbiano un contributo straordinario “una tantum”, fino a un massimo di euro
150.000,00 (30) Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 42.
nell'anno 2024, per concorrere alle spese per lavori di miglioramento funzionale e messa in sicurezza
(2) Parole soppresse con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 20.
della viabilità di proprietà pubblica
, ad uso pubblico o comunque con funzioni di pubblica utilità, i cui tracciati sono individuati dal medesimo Comune e (3) Parole inserite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 20.
che collega l'area dell'Alpe di Catenaia con la strada provinciale di Falciano.
2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Subbiano, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro
150.000,00 (30) Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 42.
nell'anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione
2024-2026, annualità (30) Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 42.
2024.
Art. 26
Ristrutturazione degli uffici comunali di San Casciano in Val di Pesa
1. Per la ristrutturazione o nuova realizzazione degli uffici comunali, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di San Casciano in Val di Pesa un contributo straordinario fino a un massimo di euro 800.000,00, di cui euro 600.000,00 per l’anno 2024 ed euro 200.000,00 per l’anno 2025. (31) Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 43.
2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di San Casciano in Val di Pesa, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo euro 800.000,00, di cui euro 600.000,00 per l’anno 2024 ed euro 200.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024 e 2025. (31) Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 43.
Art. 27
Ristrutturazione degli uffici comunali di Pelago
2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Pelago, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 700.000,00, si fa fronte:
a) per euro 350.000,00 per l’anno 2023, con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023;
Art. 28
Contributo straordinario al Comune di Buti
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 200.000,00 per l’anno 2023 al Comune di Buti, per concorrere finanziariamente alla ristrutturazione e valorizzazione del complesso Castel Tonini di Buti.
2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Buti, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 200.000,00 per l’anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023.
Art. 29
Abrogato.
Art. 30
Contributo straordinario al Comune di Montecarlo
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, fino a un massimo di 500.000,00
di cui euro 120.000,00 per l’anno 2023 ed euro 380.000,00 per l’anno 2024, (8) Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 21.
al Comune di Montecarlo, finalizzato al restauro conservativo ed estetico del teatro dell'Accademia dei Rassicurati nel medesimo Comune.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 500.000,00, di cui euro 120.000,00 per l’anno 2023 ed euro 380.000,00 per l’anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023 e 2024.(11) Comma così sostituito con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 21.
Art. 31
Contributo straordinario per trattamenti di estetica oncologica
1. La Giunta regionale è autorizzata a stanziare un importo fino a un massimo di euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per l'accesso ai trattamenti di estetica oncologica da parte dei seguenti soggetti:
a) cittadini affetti da patologie oncologiche che necessitano di trattamenti medici, clinici, di laboratorio, chirurgici e radioterapici presso strutture sanitarie regionali, le cui patologie sono certificate dai responsabili dei centri di riferimento oncologici o di strutture a valenza regionale o da altro dirigente sanitario da essi delegato;
b) pazienti in lista di attesa per trapianto di organi solidi o di midollo, che si sottopongono a tipizzazioni tissutali, a trapianti, a controlli periodici e ad interventi e ricoveri conseguenti ad eventuali complicanze;
2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le procedure, le modalità di erogazione e rendicontazione dei finanziamenti di cui al comma 1.
3. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della
Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità” (6) Parola così sostituita con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 20.
, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023 e 2024.
Art. 32
Cani da allerta medica
1. La Giunta regionale è autorizzata a stanziare una somma fino a un massimo di euro 250.000,00 per l'anno 2023, per finanziare progetti relativi all'addestramento ed impiego di cani da allerta medica.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le strutture competenti all'attuazione e disciplinate le modalità di utilizzo dello stanziamento di cui al comma 1.
3. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 250.000,00 per l'anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023.
Art. 33
Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle disposizioni della presente legge si fa fronte con le entrate previste nel bilancio di previsione 2023-2025, nel rispetto delle destinazioni ivi definite per missioni, programmi e titoli di spesa di cui alla
legge regionale 28 dicembre 2022, n. 51 (Bilancio di previsione finanziario 2023-2025).
Art. 34
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.