Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 44
Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2023.
Bollettino Ufficiale n. 64, parte prima,
del 30 dicembre 2022
Art. 6
Interventi sul porto di Livorno e modifiche alla
l.r. 86/2014 1. La Regione Toscana concorre finanziariamente alle opere necessarie alla realizzazione della Darsena Europa nel porto di Livorno, attraverso l’erogazione all’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale di contributi straordinari in conto capitale, per un importo massimo di euro 200.000.000,00, sulla base delle fasi di realizzazione degli interventi.
2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo di programma che integra quello stipulato ai sensi dell’
articolo 34 della l.r. 86/2014 e che mantiene la sua efficacia anche a seguito dell’abrogazione di cui al comma 6. Nell’accordo di programma sono definite, fra l'altro, le modalità di assegnazione, erogazione e rendicontazione delle risorse e, in particolare, l’eventuale rideterminazione del contributo regionale a seguito di:
a) aumento delle entrate proprie dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale in conseguenza dell’entrata a regime degli investimenti realizzati;
b) abbattimento dei costi di realizzazione degli investimenti in sede di aggiudicazione dei relativi appalti.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
4. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 50.000.000,00 per l’anno 2025, di euro 30.000.000,00 per l’anno 2026 e di euro 60.000.000,00 per l’anno 2027, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per via d’acqua”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027. (18) Comma prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 37; poi così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 29.
5. Ai sensi dell’articolo 14, comma 6, della l.r. 1/2015, agli oneri per gli esercizi successivi, fino all’importo massimo complessivo di euro 60.000.000,00, di cui euro 30.000.000,00 per l’anno 2028 ed euro 30.000.000,00 per l’anno 2029, si fa fronte con legge di bilancio, mediante ricorso all’indebitamento. (18) Comma prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 37; poi così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 29.