Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 44
Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2023.
Bollettino Ufficiale n. 64, parte prima, del 30 dicembre 2022
Art. 5
Raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca. Scavalco ferroviario di Livorno. Collegamento ferroviario in Garfagnana. Modifiche alla l.r. 86/2014
1. La Regione Toscana concorre finanziariamente alla realizzazione delle opere relative al raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca e alle opere propedeutiche e connesse allo scavalco ferroviario di Livorno ed al collegamento ferroviario in Garfagnana, attraverso l’erogazione a Rete ferroviaria italiana (RFI) di contributi straordinari in conto capitale, per un importo massimo di euro 200.000.000,00, sulla base delle fasi di realizzazione degli interventi.
2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di accordi di programma ed atti d'intesa, a integrazione di quelli vigenti, sottoscritti ai sensi dell’articolo 33 della l.r. 86/2014 e che mantengono la loro efficacia anche a seguito dell’abrogazione di cui al comma 4. Negli accordi o atti d’intesa sono definite, fra l'altro, le modalità di assegnazione, erogazione, rendicontazione delle risorse e l’eventuale rideterminazione del contributo regionale, entro il limite massimo degli stanziamenti previsto al comma 1, a seguito degli effettivi costi di realizzazione degli investimenti stabiliti in sede di aggiudicazione dei relativi appalti.
3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1 è autorizzata una spesa complessiva fino ad un massimo di euro 200.000.000,00 nel periodo 2023-2028, cui si fa fronte come segue:
a) euro 12.500.000,00 per l’anno 2023, euro 21.400.000,00 per l'anno 2024 ed euro 33.000.000,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023–2025;
b) ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della l.r. 1/2015 , agli oneri per gli esercizi successivi, fino all'importo massimo complessivo di euro 133.100.000,00 nel triennio 2026-2028, di cui euro 58.000.000,00 sul 2026, euro 49.000.000,00 sul 2027 ed euro 26.100.000,00 sul 2028 si fa fronte con legge di bilancio, nel limite del ricorso all'indebitamento.
4. L’articolo 33 della l.r. 86/2014 è abrogato.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.