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Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 44

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2023.

Bollettino Ufficiale n. 64, parte prima, del 30 dicembre 2022

Art. 5
(14)

Parole soppresse con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 36.

. Scavalco ferroviario di Livorno. Collegamento ferroviario in Garfagnana. Modifiche alla l.r. 86/2014
1. La Regione Toscana concorre finanziariamente alla realizzazione delle (15)

Parole soppresse con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 36.

opere propedeutiche e connesse allo scavalco ferroviario di Livorno ed al collegamento ferroviario in Garfagnana, attraverso l’erogazione a Rete ferroviaria italiana (RFI) di contributi straordinari in conto capitale, per un importo massimo di euro 18.900.000,00 (16)

Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 36.

, sulla base delle fasi di realizzazione degli interventi.
2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di accordi di programma ed atti d'intesa, a integrazione di quelli vigenti, sottoscritti ai sensi dell’articolo 33 della l.r. 86/2014 e che mantengono la loro efficacia anche a seguito dell’abrogazione di cui al comma 4. Negli accordi o atti d’intesa sono definite, fra l'altro, le modalità di assegnazione, erogazione, rendicontazione delle risorse e l’eventuale rideterminazione del contributo regionale, entro il limite massimo degli stanziamenti previsto al comma 1, a seguito degli effettivi costi di realizzazione degli investimenti stabiliti in sede di aggiudicazione dei relativi appalti.
3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa complessiva fino ad un massimo di euro 18.900.000,00 nel periodo 2023 – 2027, cui si fa fronte:
a) per euro 1.900.000,00 per l’anno 2023, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023;
b) per euro 5.000.000,00 per l’anno 2025, euro 11.500.000,00 per l’anno 2026 ed euro 500.000,00 per l’anno 2027 con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027. (17)

Comma prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 36; poi così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 28.

4. L’articolo 33 della l.r. 86/2014 è abrogato.

Note del Redattore:

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Comma prima sostituito con l.r. 3 luglio 2023, n. 25 , art. 19 ; poi così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 57 .

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 , art. 20.

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 , art. 20.

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 , art. 21.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 34 .

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Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 36 .

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Comma prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 36 ; poi così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 28 .

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Comma prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 37 ; poi così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 29 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 38 .

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Parola prima sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 39 ; poi così sostituita con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 31 .

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Parole prima sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 39 ; poi così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 31 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 40 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 40 .

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Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 40 .

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Parole prima sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 41 ; poi così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 14 .

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Comma prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 41 ; poi così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 14 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 42 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 43 .

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 30 .

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 31 .

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 41 .

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Comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 41 .

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Parola così sostituita con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 49 .

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 49 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.