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Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 44

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2023.

Bollettino Ufficiale n. 64, parte prima, del 30 dicembre 2022

Art. 3
Contributo straordinario a sostegno delle stazioni invernali e del sistema sciistico
1. Nelle aree vocate agli sport invernali d'interesse locale, come elencate all'articolo 59, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015), è riconosciuto un aiuto in forma di contributo a fondo perduto in conto capitale, per un importo massimo complessivo di euro 2.000.000,00 per l'anno 2023, euro 1.000.000,00 per l’anno 2024 ed euro 1.280.000,00 per l’anno 2025(47)

Parole così sostituite con l.r. 8 agosto 2025, n. 45, art. 8.

quale sostegno alle imprese esercenti gli impianti di risalita o gli impianti e le attrezzature di servizio agli stessi.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.
3. La Giunta regionale, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le tipologie di intervento ammissibili, le modalità di determinazione e di attribuzione dei contributi, le modalità di verifica e rendicontazione degli stessi, nonché le ipotesi di revoca e recupero ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese).
4. Agli oneri per l’attuazione di quanto previsto al comma 1 si fa fronte:
a) fino a un massimo di euro 2.000.000,00 per l’anno 2023 ed euro 1.000.000,00 per l’anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023 e 2024;
b) fino a un massimo di euro 1.280.000,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025. (48)

Comma così sostituito con l.r. 8 agosto 2025, n. 45, art. 8.


Note del Redattore:

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Comma prima sostituito con l.r. 3 luglio 2023, n. 25 , art. 19 ; poi così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58 , art. 57 .

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 , art. 20.

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 , art. 20.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 34 .

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Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 36 .

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Comma prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 36 ; poi così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58 , art. 28 .

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Comma prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 37 ; poi così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58 , art. 29 .

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Nota soppressa.

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Parola prima sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 39 ; poi così sostituita con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58 , art. 31 .

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Parole prima sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 39 ; poi così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58 , art. 31 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 40 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 40 .

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Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 40 .

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Parole prima sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 41 ; poi così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58 , art. 14 .

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Comma prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 41 ; poi così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58 , art. 14 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 42 .

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Comma dapprima modificato con l.r. 3 luglio 2023, n. 25 , art. 21 e poi così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 43 .

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58 , art. 30 .

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58 , art. 31 .

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58 , art. 41 .

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Comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58 , art. 41 .

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Parola prima sostituita con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58 , art. 49 . e poi così sostituita con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61 , art. 49.

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58 , art. 49 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 agosto 2025, n. 45 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 8 agosto 2025, n. 45 , art. 8.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 agosto 2025, n. 45 , art. 57.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61 , art. 35.

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Comma dapprima modificato con l.r. 3 luglio 2023, n. 25 , art. 21 , poi sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 43 e infine così sostituito con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61 , art. 35.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.