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Legge regionale 28 novembre 2022, n. 40

Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 28 novembre 2022

Art. 24
Interventi di riqualificazione del patrimonio storico e di pregio degli enti locali toscani. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 7/2021
1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 3 marzo 2021, n. 7 (Interventi di riqualificazione del patrimonio storico e di pregio degli enti locali toscani), è sostituito dal seguente:
"
1. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge è autorizzata la spesa:
a) di euro 220.839,50 per l'anno 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delie attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021;
b) di euro 307.784,62 per l'annualità 2022 e di euro 6.971.375,88 per l'anno 2023, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2022 e 2023.
".

Note del Redattore:

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Vedi Avviso di rettifica sul B.U. n. 7 del 10 febbraio 2023.

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25 , art. 18 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2023, n. 25 , art. 18 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 , art. 17.

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Parola così sostituita con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 , art. 18.

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Comma così sostituito con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 , art. 19.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.