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Legge regionale 28 novembre 2022, n. 40

Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 28 novembre 2022





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visti l’articolo 77, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella Sito esternolegge 5 maggio 2009, n. 42 );


Visto il Sito esternodecreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);


Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015);


Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 );


Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005 );


Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019);


Vista la legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019–2021);


Vista la legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019–2021);


Vista la legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2021);


Vista la legge regionale 3 marzo 2021, n. 7 (Interventi di riqualificazione del patrimonio storico e di pregio degli enti locali toscani);


Vista la legge regionale 3 marzo 2021, n. 8 (Interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana);


Vista la legge regionale 29 novembre 2021, n. 44 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2021–2023);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2022);


Vista la legge regionale 7 giugno 2022, n. 16 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2022-2024);


Considerato quanto segue:


Per quanto concerne il Capo I:


1. La riduzione dello stanziamento per l'annualità 2022 è determinata dal fatto che, nell'anno 2022, alcuni comuni non hanno presentato domanda di contributo, inoltre si è riscontrato un minor valore dei contratti stipulati dai comuni rispetto al contributo concesso e sono state infine effettuate alcune revoche di contributi per contratti stipulati dopo la data prevista dalla legge;


2. Per una serie di interventi regionali collegati alle tematiche della mobilità e delle infrastrutture è necessario procedere alla rimodulazione di un'annualità delle misure finanziarie previste, in relazione all’aggiornamento dei cronoprogrammi delle attività e alle esigenze connesse alla realizzazione dei lavori e per liberare risorse non spendibili nell’anno 2021;


3. È necessario adeguare l’allocazione in bilancio, di cui all’articolo 3 della l.r. 73/2018 , del contributo regionale rispetto alla effettiva possibilità di erogazione in favore dei beneficiari, in quanto gli interventi non sono conclusi e le rendicontazioni devono essere presentate o sono in corso di istruttoria;


4. È opportuno, nell’ambito di una riprogrammazione delle assegnazioni future dei finanziamenti regionali agli enti ed aziende del servizio sanitario regionale, introdurre nell’articolo 14 della l.r. 19/2019 la più estensiva locuzione “Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie”, onde ricomprendere anche le erogazioni finalizzate all’accrescimento del patrimonio tecnologico;


5. È opportuno incrementare lo stanziamento a favore di aziende ed enti del servizio sanitario regionale con risorse in conto capitale, al fine di garantire la copertura degli investimenti realizzati nel 2022 che risultano attualmente finanziati con contributi in conto esercizio;


6. È necessario destinare al nuovo ospedale di Cisanello uno stanziamento di 10.000.000,00 di euro per far fronte all'incremento dei costi di approvvigionamento energetico e delle materie prime;


7. È necessario adeguare l’allocazione in bilancio del contributo regionale di cui all’articolo 42 della l.r. 65/2019 alla modifica del crono-programma dell’intervento;


8. A seguito della conclusione dell'intervento per economie risultanti alla voce imprevisti delle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento “Lungarno Diaz a Firenze” è necessaria la riduzione delle risorse dall'annualità 2022;


9. L’acquisto del complesso immobiliare ex Meyer si è concluso con l’impiego di risorse inferiori a quanto previsto in norma;


10. L'imminente chiusura dell'esercizio 2022 e gli adempimenti conseguenti alla scadenza del bando per accedere ai contributi straordinari per l'abbattimento delle barriere architettoniche in ambito portuale non consentono l'utilizzo delle ulteriori risorse disponibili entro il 2022;


11. La rimodulazione del contributo previsto dall’articolo 11 della l.r. 97/2020 si rende necessaria per la stipula di un accordo per il quale la Provincia di Prato prevede che le attività di progettazione definitiva vengano svolte negli anni 2023–2024;


12. I lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dell'edificio sede dell'Unione dei comuni del Casentino non saranno eseguiti nel 2022. È ragionevole presumere che i lavori saranno realizzati nel 2023 e quindi è necessario uno slittamento dell’erogazione del contributo su tale annualità;


13. È necessaria una rimodulazione degli importi finanziari per i contributi finalizzati ad incentivare progetti di promozione della raccolta differenziata e dell'economia circolare e, in particolare, uno slittamento delle risorse all’annualità 2023;


14. A seguito dell’attività di monitoraggio degli interventi della l.r. 7/2021 che disciplina interventi di riqualificazione del patrimonio immobiliare storico e di pregio di proprietà degli enti locali, e della l.r. 8/2021 che disciplina interventi a sostegno della valorizzazione di un complesso degli edifici denominato “mura storiche”, è emerso che i soggetti beneficiari si trovano complessivamente in ritardo rispetto ai cronoprogrammi di attuazione presentati a inizio 2022, il che non garantisce l'erogazione delle risorse impegnate entro quest’anno e consiglia tecnicamente una nuova assunzione degli impegni complessivi nell'annualità 2023;


15. Per effetto delle richieste dei comuni e dei successivi accordi stipulati a norma dell'articolo 31, comma 4, della l.r. 44/2021 , si sono determinati un minor fabbisogno di risorse nell'anno 2022 e l'impegno della maggior parte delle risorse previste per l'anno 2023. Si rende pertanto necessario ridurre lo stanziamento 2022 e incrementare in misura corrispondente lo stanziamento per l'anno 2023 lasciando in ogni caso inalterato il valore dello stanziamento complessivo nel triennio 2022–2024;


16. È necessario adeguare l’allocazione in bilancio del contributo regionale per la riqualificazione, l’innovazione e il potenziamento degli impianti di risalita di proprietà pubblica della montagna toscana, rispetto all’effettiva possibilità di erogazione in favore dei beneficiari, in quanto è tuttora in corso l’istruttoria di ammissibilità dei progetti presentati;


17. Per la realizzazione, nel territorio della Provincia di Siena, di interventi di recupero, costruzione e ristrutturazione di edifici e di nuove palestre scolastiche, per i quali la l.r. 54/2021 ha stanziato 2.500.000,00 di euro, il previsto accordo fra la Provincia di Siena ed il Comune di Montalcino ha subito notevoli ritardi e verrà firmato solo a fine anno 2022, per cui si rende necessario lo spostamento delle risorse nelle annualità 2023 e 2024;


18. Per consentire agli enti locali un completo utilizzo delle risorse per realizzazione di interventi di edilizia scolastica che hanno avuto un incremento dei costi dovuto all’aumento dei prezzi delle materie prime, si rende necessario lo spostamento delle risorse all’annualità 2023;


19. A seguito della disposizione dell’articolo 20 della l.r. 54/2021 che autorizzava la Giunta regionale a concedere al Comune di Chiusi della Verna un contributo straordinario di 500.000,00 euro, la spesa prevista per l’intervento è risultata inferiore, generando un’economia di stanziamento;


20. A seguito dell’invio del cronoprogramma dei lavori da parte del Comune di Pescia in ordine alla manutenzione straordinaria del Mercato dei fiori di Pescia (Comicent), risulta necessario riprogrammare l’erogazione del contributo regionale in funzione dell’esigibilità della spesa;


21. Il Comune di Carrara, dopo l’approvazione della l.r. 16/2022 che ha previsto un contributo straordinario di euro 500.000,00 per sostenere l’intervento di recupero e di ristrutturazione dell’ex scuola elementare “Vincenzo Giudice”, ha comunicato un nuovo cronoprogramma che prevede l’avvio dei lavori a febbraio 2023. Si rende pertanto necessario far slittare il contributo, pari a euro 500.000,00, all’annualità 2023;


22. Il Comune di San Miniato, dopo l’approvazione della l.r. 16/2002 che ha previsto un contributo straordinario di euro 400.000,00 fra il 2022 e il 2023 per sostenere l’intervento di restauro e risanamento conservativo dell'oratorio di San Sebastiano e San Rocco, ha comunicato un nuovo cronoprogramma che prevede l’esecuzione dei lavori nelle annualità 2023 e 2024: si rende pertanto necessario far slittare le due quote di 200.000,00 euro fino al 2024;


23. Accertata l’inesigibilità della spesa nel 2022, e la correlata impossibilità di stipulare l’accordo prodromico all’erogazione del contributo, si rende necessario lo slittamento al 2023 del contributo di euro 80.000,00 per le spese di progettazione relative alla ricostruzione e riqualificazione del Salone Polifunzionale di Aulla;


24. Il Comune di Sarteano non ha ancora avviato gli interventi per i quali sono previsti i finanziamenti di euro 80.000,00 per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria della struttura residenziale sanitaria assistenziale (RSA) da esso gestita, per cui si rende necessario lo slittamento al 2023 del contributo;


25. È necessario prevedere un finanziamento regionale di 12.000.000,00 di euro per garantire l’intervento a tutela dell’interesse pubblico per dare attuazione, il più celermente possibile, all’opera di bonifica della falda che interessa sia le aree sito di interesse nazionale (SIN), sia le nuove aree sito di interesse regionale (SIR) dei Comuni di Massa e Carrara, stante l’incertezza sui tempi di un rifinanziamento dell’accordo di programma da parte del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica nel quadro della programmazione dei fondi per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo 2021–2027;


26. In vista della configurazione del Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche (Co.Svi.G) s.c.r.l., quale società in house di Regione Toscana, in particolar modo in relazione all’attività di gestione del fondo geotermico, è necessario deliberare lo scorporo del ramo di azienda Sesta Lab, e autorizzare l’acquisizione della partecipazione indiretta, attraverso Co.Svi.G.;


27. È opportuno attivare un contributo straordinario al Comune di Poggibonsi per l’anno 2022 a seguito della chiusura del ponte di Bellavista tra Poggibonsi e Staggia Senese;


28. È opportuno attivare un nuovo bando finalizzato a ristorare parzialmente la riduzione dei ricavi subita dalle imprese operanti nel settore delle discoteche, sale da ballo, night-club e simili;


29. A fronte del notevole incremento dei costi dei materiali e della necessità di garantire standard a norma di legge per gli edifici pubblici di nuova costruzione, è opportuno concedere al Comune di Certaldo un contributo straordinario di euro 1.500.000,00 per l’intervento di ristrutturazione e riqualificazione dell’impianto natatorio comunale denominato “Piscina Fiammetta”;


30. È opportuno concedere al Comune di Empoli un contributo straordinario di euro 545.000,00 a valere sull'annualità 2024, a favore del Comune di Empoli, per la realizzazione del primo stralcio del nuovo impianto sportivo di atletica a servizio del polo scolastico di via Raffaello Sanzio, in località Empoli;


31. È opportuno assegnare un contributo a titolo di sostegno alle spese di organizzazione del Carnevale di Viareggio, edizione 2022;


32. È opportuno concedere al Comune di Rosignano marittimo un contributo straordinario di euro 1.000.000,00 per l’intervento di restauro dell’immobile “La Virgola” e del relativo adeguamento tecnico funzionale necessario alla riapertura del complesso situato in località Castiglioncello;


33. È opportuno concedere al Comune di San Giovanni Valdarno un contributo straordinario di euro 880.000,00 per l’intervento di restauro e di riqualificazione del Cinema-Teatro Bucci;


34. È opportuno concedere al Comune di Foiano della Chiana un contributo straordinario di euro 800.000,00 per l’intervento di restauro del Teatro Garibaldi;


35. È necessario prevedere in favore della Fondazione Festival Pucciniano un contributo fino all’importo massimo di euro 660.000,00 per l’anno 2022, finalizzato al pagamento delle rate dei mutui contratti dalla Fondazione stessa per la costruzione del teatro all'interno del Parco della musica a Torre del Lago Puccini nel Comune di Viareggio;


36. È necessario concedere un contributo straordinario al Comune di Montepulciano, fino ad un massimo di euro 2.100.000,00, finalizzato alla ricostruzione delle Mura Castellane di Montepulciano interessate da dissesti idrogeologici;


37. È necessario un nuovo stanziamento finanziario straordinario, finalizzato all’erogazione di un contributo regionale per l’esecuzione urgente di interventi sul patrimonio edilizio privato nel Comune di Barberino di Mugello danneggiato dal sisma del dicembre 2019;


38. È opportuno concedere alla Provincia di Pistoia un contributo di euro 200.000,00 per eseguire i lavori di adeguamento normativo di parte dell’attuale sede del Liceo Lorenzini di Pescia e rendere idonea all’uso scolastico parte dell’ex Tribunale di Pescia;


39. È opportuno concedere alla Provincia di Pistoia un contributo di euro 313.000,00 per l’anno 2023 al fine di sostenere l’acquisto di un terreno idoneo a ospitare la nuova sede dell’I.T.C. Francesco Forti in Monsummano Terme;


Per quanto concerne il Capo II:


40. Con la nota di impegno rivolta alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in risposta alle osservazioni pervenute il 27 settembre u.s., il Presidente della Giunta regionale ha comunicato che, con il primo intervento legislativo regionale utile, l’amministrazione avrebbe provveduto alla modifica relativa alla disciplina dei comandi e distacchi di personale da e verso la Regione Toscana, contenuta nell’articolo 29 della l.r. 1/2009 , con il testo concordato nella nota di impegno citata e qui riproposto;


41. Si rende necessario abrogare l'articolo 95 della l.r. 84/2015 perché norma transitoria legata al processo di riordino del servizio sanitario regionale che ha preso avvio con la medesima l.r. 84/2015 , le cui previsioni inerenti ai comandi e ai distacchi tra la direzione competente in materia di diritto alla salute e gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale confluiscono in quelle di cui all'articolo 10 bis della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);


Per quanto concerne il Capo III:


42. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


CAPO I
Disposizioni di carattere finanziario
Art. 1
Finanziamenti straordinari per investimenti. Modifiche all’articolo 82 bis della l.r. 68/2011
1. Al comma 1 dell’articolo 82 bis della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), la parola: “
20.000.000,00
” è sostituita dalla seguente: “
19.332.735,10
”.
2. Il comma 15 dell’articolo 82 bis della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:
15. Per l'attuazione di quanto previsto al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di euro 19.332.735,10, cui si fa fronte come segue:
a) euro 7.000.000,00 per l'anno 2020 ed euro 6.000.000,00 per l'anno 2021, con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020 e 2021;
b) 6.332.735,10 per l’anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022.
”.
Art. 2
Disposizioni concernenti il sistema tangenziale di Lucca. Modifiche all’articolo 45 bis della l.r. 77/2012
1. Il comma 2 bis dell’articolo 45 bis della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013), è sostituito dal seguente:
2 bis. Ai fini del concorso regionale per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, è autorizzata una spesa pari a euro 11.000.000,00 per l'anno 2023 ed euro 4.000.000,00 per l’anno 2024, previa stipula di specifici accordi con gli enti competenti alla realizzazione degli stessi.
”.
3 bis. All'onere di spesa di cui al comma 2 bis, pari a euro 11.000.000,00 per l'anno 2023 ed euro 4.000.000,00 per l’anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2023 e 2024.
”.
Art. 3
Raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca. Modifiche all’articolo 33 della l.r. 86/2014
1. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015), le parole: “
2023 al 2042
” sono sostituite dalle seguenti: “
2024 al 2043
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 33 della l.r. 86/2014 le parole: “
per ciascuno degli anni 2023 e 2024
” sono sostituite dalle seguenti: “
per l’anno 2024
”, e le parole: “
annualità 2023 e 2024
” sono sostituite dalle seguenti: “
annualità 2024
”.
3. Al comma 4 dell'articolo 33 della l.r. 86/2014 la parola: “
2042
” è sostituita dalla seguente: “
2043
”.
Art. 4
Interventi sul porto di Livorno. Modifiche all’articolo 34 della l.r. 86/2014
1. Al comma 1 dell’articolo 34 della l.r. 86/2014 le parole: “
2023 al 2042
” sono sostituite dalle seguenti: “
2024 al 2043
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 34 della l.r. 86/2014 le parole: “
per ciascuno degli anni 2023 e 2024
” sono sostituite dalle seguenti: “
per l’anno 2024
”, e le parole: “
annualità 2023 e 2024
” sono sostituite dalle seguenti: “
annualità 2024
”.
3. Al comma 4 dell'articolo 34 della l.r. 86/2014 la parola: “
2042
” è sostituita dalla seguente: “
2043
”.
Art. 5
Estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana fiorentina. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 77/2017
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018), le parole: “
biennio 2022–2023
” sono sostituite dalle seguenti: “
triennio 2022–2024
”.
a) per la spesa di cui al comma 1, lettera a), per l'importo massimo di euro 1.151.636,90 per l'anno 2022, di euro 4.822.943,44 per l'anno 2023 e di euro 1.225.419,66 per l’anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022 – 2024;
”.
Art. 6
Contributi straordinari per la qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio e la rigenerazione degli spazi urbani fragili. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 73/2018
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2019), le parole: “
e 300.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024
” sono sostituite dalle seguenti: “
, euro 300.000,00 per l’anno 2021, euro 500.000,00 per il 2023 ed euro 400.000,00 per il 2024
”.
2. Nell’alinea del comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 73/2018 , la parola: “
1.700.000,00
” è sostituita dalla seguente: “
2.000.000,00
” e la parola: “
2023
” è sostituita dalla seguente: “
2024
”.
c bis) rispettivamente per euro 500.000,00 per l’anno 2023 ed euro 400.000,00 per l’anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo Economico e Competitività”, Programma 03 “Ricerca e Innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2023 e 2024.
”.
Art. 7
Contributi straordinari ad ANAS Spa per la realizzazione del ponte sul Fiume Arno in località Fibbiana. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 73/2018
1. Ai commi 1 e 2 dell’articolo 10 della l.r. 73/2018 la parola: “
2022
” è sostituita dalla seguente: “
2023
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 73/2018 le parole: “
2021–2023, annualità 2022
” sono sostituite dalle seguenti: “
2022–2024, annualità 2023
”.
Art. 8
Contributo straordinario per l'avvio delle attività propedeutiche e per la realizzazione dei primi interventi per il collegamento ferroviario tra il porto di Livorno e l'interporto A. Vespucci. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 73/2018
1. Ai commi 1 e 2 dell’articolo 12 della l.r. 73/2018 la parola: “
2022
” è sostituita dalla seguente: “
2023
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 73/2018 le parole: “
2021–2023, annualità 2022
” sono sostituite dalle seguenti: “
2022–2024, annualità 2023
”.
Art. 9
Realizzazione interventi sul sistema viario di Pisa. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 73/2018
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 73/2018 , le parole: “
euro 6.032.104,35 per l’anno 2023
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 4.032.104,35 per l’anno 2023 ed euro 2.000.000,00 per l’anno 2024
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 73/2018 è sostituito dal seguente:
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 4.032.104,35 per l’anno 2023 ed euro 2.000.000,00 per l’anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022–2024, annualità 2023 e 2024.
”.
Art. 10
Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale delle aziende sanitarie. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 19/2019
1. Nella rubrica dell’articolo 14 della legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019–2021), dopo la parola: “
strutturale
” sono inserite le seguenti: “
e strumentale
”.
2. Il comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 19/2019 è sostituito dal seguente:
1. Al fine di sostenere il rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie è autorizzata la concessione di un contributo complessivo di euro 312.764.804,54 per il periodo 2019-2024, ripartiti in euro 50.000.000,00 per l'anno 2019, euro 62.134.804,54 per l'anno 2020, euro 104.000.000,00 per l'anno 2021, euro 48.687.624,30 per l'anno 2022, euro 20.781.218,71 per l'anno 2023, euro 27.161.156,99 per l'anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 05 “Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022 – 2024.
”.
3. Nell'alinea del comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 79/2019 (1)

Vedi Avviso di rettifica sul B.U. n. 7 del 10 febbraio 2023.

, la parola: "
266.764.804,54
" è sostituita dalla seguente: "
312.764.804,54
".
4. Alla lettera c bis) del comma 3 dell’articolo 14 della l.r 19/2019 le parole: “
per euro 32.630.000,00 per l'anno 2022, euro 1.000.000,00 per l'anno 2023, euro 17.000.000,00 per l'anno 2024
” sono sostituite dalle seguenti: “
per euro 48.687.624,30 per l'anno 2022, euro 20.781.218,71 per l'anno 2023, euro 27.161.156,99 per l'anno 2024.
”.
Art. 11
Contributi straordinari per la viabilità nei Comuni di Pisa e di San Giuliano Terme. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 65/2019
1. Al comma 1 dell’articolo 29 della legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021), la parola: “
2022
” è sostituita dalla seguente: “
2023
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 29 della l.r. 65/2019 le parole: “
2021–2023, annualità 2022
” sono sostituite dalle seguenti: “
2022–2024, annualità 2023.
”.
Art. 12
Collegamento ferroviario Collesalvetti-Vada e by pass di Pisa. Modifiche all’articolo 32 della l.r. 65/2019
1. Al comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 65/2019 la parola: “
2022
” è sostituita dalla seguente: “
2023
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 32 della l.r. 65/2019 le parole: “
per l’anno 2022
” sono sostituite dalle seguenti: “
per l’anno 2023
”, e le parole: “
2021–2023, annualità 2022
” sono sostituite dalle seguenti: “
2022–2024, annualità 2023.
”.
Art. 13
Contributo straordinario alla Provincia di Pistoia per le preliminari analisi di tracciato ed il progetto preliminare di fattibilità tecnico ed economico della variante alla SP 12 delle Cartiere in località Collodi nel Comune di Pescia. Modifiche all’articolo 36 della l.r. 65/2019
1. Al comma 1 dell’articolo 36 della l.r. 65/2019 la parola: “
2022
” è sostituita dalla seguente: “
2023
”.
2. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 36 della l.r. 65/2019 le parole: “
per l’anno 2022
” sono sostituite dalle seguenti: “
per l’anno 2023
” e le parole: “
annualità 2022
” sono sostituite dalle seguenti: “
annualità 2023
”.
Art. 14
Contributo straordinario alla Scuola universitaria superiore Sant’Anna di Pisa per la realizzazione di un polo per il trasferimento tecnologico. Modifiche all’articolo 42 della l.r. 65/2019
1. Al comma 1 dell’articolo 42 della l.r. 65/2019 le parole: “
2022–2023
” sono sostituite dalle seguenti: “
2023–2024
”.
2. Il comma 4 dell’articolo 42 della l.r. 65/2019 è sostituito dal seguente:
4. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.500.000,00 per il biennio 2023 – 2024, ripartiti in euro 1.000.000,00 per l’anno 2023 ed euro 1.500.000,00 per l’anno 2024, cui si fa fronte con gli stanziamenti previsti dalla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca e innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2023 e 2024.
”.
Art. 15
Interventi integrati per l'abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 79/2019
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020), le parole: “
per l’anno 2021
” sono sostituite dalle seguenti: “
per il biennio 2022–2023
”.
2. Nell’alinea del comma 4 dell’articolo 1 della l.r. 79/2019 , le parole: “
per l’anno 2022
” sono sostituite dalle seguenti: “
per il biennio 2022–2023
”.
b) rispettivamente per euro 1.500.000,00 per l’anno 2022 ed euro 2.500.000,00 per l’anno 2023, con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2022 e 2023.
”.
Art. 16
Intervento finanziario straordinario per il superamento dell’emergenza conseguente agli eventi meteorologici eccezionali relativi ai mesi di novembre e dicembre 2019. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 79/2019
1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 79/2019 la parola: “
30.000.000,00
” è sostituita dalla seguente: “
29.975.165,55
”.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 79/2019 la parola: “
5.031.566,86
” è sostituita dalla seguente: “
5.006.732,41
”.
3. Alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 79/2019 le parole: “
e di euro 5.031.566,86 per l'anno 2022
” sono soppresse, e dopo le parole: “
2021-2023
” sono aggiunte le seguenti: “
, annualità 2021
”.
b bis) per l'importo di euro 5.006.732,41 per l'anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022–2024, annualità 2022.
”.
Art. 17
Acquisto immobili della AOU Meyer. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 79/2019
1. Nell’alinea del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 79/2019 , la parola: “
18.942.900,00
” è sostituita dalla seguente: “
18.800.639,95
”.
2. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 79/2019 , la parola: “
11.442.900,00
” è sostituita dalla seguente: “
11.300.639,95
”.
b) per euro 11.300.639,95 per il biennio 2021 – 2022, di cui euro 3.026.129,31 per l'anno 2021, nell'ambito degli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021, ed euro 8.274.510,64 per l’anno 2022 nell’ambito degli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2022.
”.
Art. 18
Contributi straordinari per l'abbattimento delle barriere architettoniche in ambito portuale. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 79/2019
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 79/2019 le parole: “
di euro 300.000,00 per l'anno 2022 e di euro 200.000,00 per l'anno 2023
” sono sostituite dalle seguenti: “
di euro 56.900,42 per l'anno 2022, euro 200.000,00 per l’anno 2023 e euro 243.099,58 per l’anno 2024.
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 75/2019 è sostituito dal seguente:
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 56.900,42 per l'anno 2022, euro 200.000,00 per l’anno 2023 ed euro 243.099,58 per l’anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per vie d'acqua”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022 – 2024.
”.
Art. 19
Interventi stradali asse suburbano di Lucca. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 97/2020
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2021), le parole: “
biennio 2022-2023
” sono sostituite dalle seguenti: “
biennio 2023–2024
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 97/2020 è sostituito dal seguente:
2. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 4.000.000,00 per il 2023 ed euro 3.000.000,00 per il 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022–2024, annualità 2023 e 2024.
”.
Art. 20
Collegamento con SR 66 della strada provinciale 9 nel Comune di Poggio a Caiano. Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 97/2020
1. L’articolo 11 della l.r. 97/2020 è sostituito dal seguente:
Art. 11 - Collegamento con SR 66 della strada provinciale 9 nel Comune di Poggio
a Caiano
1. Per la progettazione definitiva di una nuova bretella di collegamento tra la strada provinciale 9 e la SR 66 nei Comuni di Poggio a Caiano e di Signa, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 170.000,00 nel 2023 ed euro 255.000,00 nel 2024, previa stipula di un accordo con la Provincia di Prato e gli altri enti locali interessati.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a complessivi euro 425.000,00, di cui euro 170.000,00 nel 2023 ed euro 255.000,00 nel 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2023 e 2024.
”.
Art. 21
Interventi per la qualità dell’aria ed efficientamento degli impianti termici. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 97/2020
1. Nell’alinea del comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 97/2020 la parola: “
6.000.000,00
” è sostituita dalla seguente: “
5.000.000,00
”.
2. Alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 97/2020 le parole: “
per ciascuno degli anni l'anno 2021, 2022 e 2023
” sono sostituite dalle seguenti: “
per l’anno 2021
”, dopo le parole: “
–2023
” sono aggiunte le seguenti: “
, annualità 2021 e per euro 1.000.000,00 per l'anno 2023 con gli stanziamenti della Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, Programma 01 “Fonti energetiche”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022–2024, annualità 2023
”.
Art. 22
Contributo straordinario in favore della Unione dei Comuni Montani del Casentino. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 97/2020
1. Al comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 97/2020 la parola: “
2022
” è sostituita dalla seguente: “
2023
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 97/2020 le parole: “
per l’anno 2022
” sono sostituite dalle seguenti: “
per l’anno 2023
”, le parole: “
annualità 2022
” sono sostituite dalle seguenti: “
annualità 2023
”.
Art. 23
Contributi finalizzati ad incentivare progetti di promozione della raccolta differenziata e dell'economia circolare. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 97/2020
1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 97/2020 le parole: “
triennio 2021–2023
” sono sostituite dalle seguenti: “
periodo 2021–2024
”.
2. Il comma 6 dell’articolo 17 della l.r. 97/2020 è sostituito dal seguente:
6. Agli oneri per l'attuazione del presente articolo, pari a complessivi euro 3.500.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 03 “Rifiuti”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, secondo la seguente ripartizione:
a) euro 200.000,00 per l'anno 2021 sul bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021 ed euro 700.000,00 per il 2023 sul bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2023, a copertura dei contributi di cui al comma 1, lettera a);
b) euro 449.666,67 per l'anno 2021 sul bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021, euro 1.190.333,33 per il 2023 ed euro 960.000,00 per il 2024 sul bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2023 e 2024, a copertura dei contributi di cui al comma 1 lettera b).
”.
Art. 24
Interventi di riqualificazione del patrimonio storico e di pregio degli enti locali toscani. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 7/2021
1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 3 marzo 2021, n. 7 (Interventi di riqualificazione del patrimonio storico e di pregio degli enti locali toscani), è sostituito dal seguente:
"
1. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge è autorizzata la spesa:
a) di euro 220.839,50 per l'anno 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delie attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021;
b) di euro 307.784,62 per l'annualità 2022 e di euro 6.971.375,88 per l'anno 2023, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2022 e 2023.
".
Art. 25
Interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 8/2021
1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 3 marzo 2021, n. 8 (Interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana) è sostituito dal seguente:
"
1. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge è autorizzata la spesa di euro 147.612,27 per l'anno 2022 e di euro 5.852.387,73 per l'anno 2023, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2022 e 2023.
".
Art. 26
Contributi agli enti locali per il recupero e la ristrutturazione di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. Modifiche all’articolo 31 della l.r. 44/2021
1. Il comma 12 dell’articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2021, n. 44 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2021–2023), è sostituito dal seguente:
12. Per l'attuazione di quanto previsto al presente articolo è autorizzata la spesa massima di euro 347.225,60 per l'anno 2022 e di euro 3.152.774,40 per l'anno 2023, cui si fronte con gli stanziamenti della Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2022 e 2023.
”.
Art. 27
Contributo straordinario per la riqualificazione, l'innovazione e il potenziamento degli impianti di risalita di proprietà pubblica della montagna toscana. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 54/2021
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2022), le parole: “t
riennio 2022–2024
”, sono sostituite, in entrambe le occorrenze, dalle seguenti: “
biennio 2023–2024
”.
2. Il comma 5 dell’articolo 3 della l.r. 54/2021 è sostituito dal seguente:
5. Per l’attuazione di quanto previsto al presente articolo è autorizzata la spesa fino a un massimo di euro 2.400.000,00 per l’anno 2023 e di euro 600.000,00 per l’anno 2024, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2023 e 2024.
”.
Art. 28
Contributo straordinario al Comune di Calcinaia. Abrogazione dell’articolo 13 della l.r. 54/2021
1. L’articolo 13 della l.r. 54/2021 è abrogato.
Art. 29
Contributo a favore della Provincia di Siena. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 54/2021
1. Al comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 54/2021 le parole: “
l’anno 2022
” sono sostituite dalle seguenti: “
il biennio 2023–2024
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 54/2021 , le parole: “
2.500.000,00 per l'anno 2022
” sono sostituite dalle seguenti: “
1.500.000,00 per l’anno 2023 e di euro 1.000.000,00 per l’anno 2024
” e le parole: “
annualità 2022
” sono sostituite dalle seguenti: “
annualità 2023 e 2024
”.
Art. 30
Fondo per il sostegno agli enti locali da destinare all'incremento dei costi in edilizia scolastica dovuto all'emergenza pandemica. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 54/2021
1. Al comma 6 dell’articolo 17 della l.r. 54/2021 , dopo le parole: “
si fa fronte
” sono inserite le seguenti: “
, rispettivamente per euro 200.000,00 per l’anno 2022 ed euro 800.000,00 per l’anno 2023,
”, dopo le parole: “
annualità 2022
” sono aggiunte le seguenti: “
e 2023
”.
Art. 31
Contributo straordinario al Comune di Chiusi della Verna. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 54/2021
1. Al comma 1 e al comma 3 dell’articolo 20 della l.r. 54/2021 , la parola: “
500.000,00
” è sostituita dalla seguente: “
498.569,36
”.
Art. 32
Manutenzione straordinaria del Mercato dei fiori di Pescia (Comicent). Modifiche all’articolo 8 della l.r. 16/2022
1. Al comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 7 giugno 2022, n. 16 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2022 – 2024), le parole: “
2.000.000,00 per l'anno 2022
” sono sostituite dalle seguenti: “
500.000,00 per l'anno 2022 ed euro 1.500.000,00 per l’anno 2023
” e dopo le parole: “
annualità 2022
” sono aggiunte le seguenti: “
e 2023
”.
Art. 33
Contributo straordinario al Comune di Carrara per il recupero e la ristrutturazione dell’ex scuola elementare “Vincenzo Giudice” in località Bergiola. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 16/2022
1. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 16/2022 la parola: “
2022
” è sostituita dalla seguente: “
2023
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 16/2022 , la parola: “
2022
” è sostituita dalla seguente: “
2023
”, le parole: “
annualità 2022
” sono sostituite dalle seguenti: “
annualità 2023
”.
Art. 34
Contributo straordinario al Comune di San Miniato per il restauro dell'Oratorio di San Sebastiano e San Rocco. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 16/2022
1. Al comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 16/2022 , le parole: “
400.000,00 per l’anno 2022
” sono sostituite dalle seguenti: “
200.000,00 per ciascuno degli anni 2023 e 2024
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 16/2022 , la parola: “
400.000,00
” è sostituita dalle seguenti: “
200.000,00 per ciascuno degli anni 2023 e 2024
”, le parole: “
annualità 2022
” sono sostituite dalle seguenti: “
annualità 2023 e 2024
”.
Art. 35
Contributo straordinario al Comune di Aulla per ricostruzione e riqualificazione del Salone Polifunzionale. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 16/2022
1. Al comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 16/2022 , le parole: “
per il biennio 2022 – 2023
” sono sostituite dalle seguenti: “
per l’anno 2023
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 21 della l.r. 16/2022 , le parole: “
per complessivi euro
800.000,00, di cui euro 80.000,00 per l'anno 2022 ed euro 720.000,00
” sono sostituite dalle seguenti: “
pari ad euro 800.000,00
”, le parole: “
annualità 2022 e 2023
” sono sostituite dalle seguenti: “
annualità 2023
”.
Art. 36
Contributo straordinario al Comune di Sarteano. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 16/2022
1. Il comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 16/2022 è sostituito dal seguente:
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Sarteano un contributo straordinario pari a un massimo di euro 80.000,00 per l'anno 2023, per la progettazione e realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria dell'edificio situato in Viale Europa 72, sede della struttura residenziale sanitaria assistenziale (RSA) gestita dal medesimo Comune.
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 22 della l.r. 16/2022 , le parole: “
per l’anno 2022
” sono sostituite dalle seguenti: “
per l’anno 2023
”, le parole: “
annualità 2022
” sono sostituite dalle seguenti: “
annualità 2023
”.
Art. 37
Contributo straordinario per intervento di bonifica della falda soggiacente al SIN/SIR di Massa
1. La Giunta regionale è autorizzata a destinare la somma di complessivi euro 12.000.000,00 per il triennio 2023-2025 (2)

Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 18.

al finanziamento dell’intervento definito con l’accordo di programma sottoscritto in data 7 maggio 2018 fra la Regione, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Comune di Massa e il Comune di Carrara, volto ad assicurare la realizzazione dell’intervento di bonifica della falda soggiacente al sito di bonifica SIN/SIR di Massa.
2. All’onere di cui al comma 1 si fa fronte come segue:
a) per complessivi euro 11.200.000,00, di cui euro 1.006.538,97 per l’anno 2023, euro 3.288.980,27 per l’anno 2024 ed euro 6.904.480,76 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2023 – 2025;
b) per complessivi euro 800.000,00 con le risorse vincolate incassate a titolo di tributo speciale ai sensi dell’articolo 3, commi 24 e 27, Sito esternodella legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e già disponibili per il medesimo importo sulla Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023. (3)

Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 18.

2 bis. La Giunta regionale, in relazione alle risorse vincolate di cui al comma 2, lettera b), può procedere ad una loro diversa articolazione sulle annualità del bilancio di previsione, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 ) e in coerenza con il cronoprogramma della spesa. (4)

Comma aggiunto con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 18.

Art. 38
Acquisizione partecipazione indiretta in Sesta Lab
1. Al fine di agevolare la configurazione del Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche (Co.Svi.G) s.c.r.l. quale società “in house” della Regione Toscana, in particolar modo in relazione all’attività di gestione del fondo geotermico, la Giunta regionale è autorizzata ad acquisire una partecipazione indiretta nella NewCo Sesta Lab, a seguito dello scorporo del ramo d’azienda Sesta Lab, dalla medesima Co.Svi.G s.c.r.l.
Art. 39
Intervento finanziario straordinario a favore del Comune di Poggibonsi per le attività economiche e produttive
1. Al fine di fronteggiare le conseguenze negative nell’ambito occupazionale, economico e sociale derivanti dalla chiusura del tratto stradale in corrispondenza del ponte di Bellavista, è riconosciuto un sostegno finanziario in favore del Comune di Poggibonsi per le attività economiche e produttive aventi sede operativa nelle strade della zona coinvolta dal provvedimento cautelativo.
2. Il sostegno è concesso nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato “de minimis”.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione e rendicontazione del finanziamento.
4. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 è autorizzata la spesa massima di euro 48.000,00 cui si fa fronte con le risorse stanziate sulla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022–2024, annualità 2022.
Art. 40
Contributi a fondo perduto a favore delie attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica, tra le quali quelle operanti nel settore delle discoteche
1. La Regione Toscana integra le misure di sostegno in favore dei soggetti esercenti le attività economiche inerenti al settore delle discoteche, sale da ballo, night-club e simili, nella forma di contributi a fondo perduto, fino ad un importo massimo pari ad euro 110.000,00 per l’anno 2022.
2. Il sostegno è concesso nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato “de minimis" e con i criteri già stabiliti con il bando approvato con decreto dirigenziale 22 novembre 2021, n. 20591.
3. Non possono accedere ai contributi di cui al presente articolo i soggetti che hanno già beneficiato di aiuti concessi per le medesime finalità.
4. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 110.000,00 per l’anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022–2024, annualità 2022.
Art. 41
Contributo straordinario al Comune di Certaldo per l’intervento di ristrutturazione e riqualificazione dell’impianto natatorio comunale denominato “Piscina Fiammetta”
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Certaldo un contributo straordinario, pari a complessivi euro 1.500.000,00, per sostenere le spese relative alla realizzazione dell’intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione dell’impianto natatorio comunale denominato “Piscina Fiammetta”, secondo la seguente ripartizione:
a) euro 600.000,00 per l’anno 2023;
b) euro 900.000,00 per l’anno 2024.
2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Certaldo, da sottoscriversi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 600.000,00 per il 2023 ed euro 900.000,00 per l’anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022–2024, annualità 2023 e 2024.
Art. 42
Contributo straordinario al Comune di Empoli per l'intervento di realizzazione del nuovo impianto sportivo di atletica a servizio del polo scolastico di via Raffaello Sanzio - primo stralcio
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario in conto capitale a favore del Comune di Empoli, per sostenere le spese relative alla realizzazione dell'intervento di realizzazione del nuovo impianto sportivo di atletica a servizio del polo scolastico di via Raffaello Sanzio - primo stralcio, in località Empoli, per un importo complessivo pari a euro 545.000,00 per l'anno 2024.
2. Il contributo di cui al comma 1 viene erogato previa stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Empoli che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 545.000,00 per l'anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2024.".
Art. 43
Contributo in favore della Fondazione Carnevale di Viareggio
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Carnevale di Viareggio un contributo fino a un massimo di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, finalizzato al sostegno delle spese di organizzazione del Carnevale di Viareggio, edizioni 2022 e 2023. (6)

Comma così sostituito conl.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 17.

2. Il contributo viene erogato a seguito dell’esito positivo della verifica della congruità dell'equilibrio economico e finanziario e della valutazione favorevole del programma delle rispettive edizioni. (7)

Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 17.

3. All’onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte:
a) fino a un massimo di euro 1.000.000,00 per l’anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2022;
b) fino a un massimo di euro 1.000.000,00 per l’anno 2023, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023. (6)

Comma così sostituito conl.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 17.

Art. 44
Contributo straordinario al Comune di Rosignano marittimo per il restauro ed adeguamento tecnico funzionale de “La Virgola” in località Castiglioncello
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Rosignano marittimo un contributo straordinario per complessivi euro 1.000.000,00 per le annualità 2022 – 2024, finalizzato a sostenere l’intervento di restauro dell’immobile “La Virgola” e del relativo adeguamento tecnico funzionale necessario alla riapertura del complesso culturale, situato in località Castiglioncello, secondo la seguente ripartizione:
a) euro 60.000,00 per l’anno 2022;
2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di uno specifico accordo fra la Regione e il Comune di Rosignano marittimo che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, lettera a), si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2022. (9)

Comma così sostituito con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 18.

3 bis. All’onere di spesa di cui al comma 1, lettere b) e c), si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023 e 2024. (10)

. Comma aggiunto con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 18.

Art. 45
Contributo straordinario al Comune di San Giovanni Valdarno per il recupero e la riqualificazione del Cinema-Teatro Bucci
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Giovanni Valdarno un contributo straordinario pari a complessivi euro 880.000,00 finalizzato a sostenere il completamento dell’intervento per il recupero e la riqualificazione del Cinema-Teatro Bucci, secondo la seguente ripartizione:
a) euro 352.000,00 per l’anno 2023;
b) euro 528.000,00 per l’anno 2024.
2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di uno specifico accordo fra la Regione e il Comune di San Giovanni Valdarno che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo complessivo di euro 880.000,00 per le annualità 2023-2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2022–2024, annualità 2023 e 2024.
Art. 46
Contributo straordinario al Comune di Foiano della Chiana per il restauro del Teatro Garibaldi (5)

Articolo abrogato con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 34.

Abrogato.
Art. 47
Contributo alla Fondazione festival pucciniano
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere in favore della Fondazione festival pucciniano un contributo fino ad un massimo di euro 660.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, (11)

Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 19.

finalizzato al pagamento delle rate dei mutui contratti dalla Fondazione stessa per la realizzazione del teatro all'interno del Parco della musica a Torre del Lago Puccini nel Comune di Viareggio.
2. Il contributo è erogato a seguito della valutazione di congruità del contributo in rapporto all’ammontare delle rate del debito in scadenza nell’anno di riferimento, (11)

Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 19.

a fronte dei mutui contratti dalla Fondazione per la finalità di cui al comma 1.
3. Il contributo è concesso nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
4. All’onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte:
a) fino a un massimo di euro 660.000,00 per l’annualità 2022, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2022;
b) fino a un massimo di euro 660.000,00 per l’annualità 2023, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023. (12)

Comma così sostituito con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 19.

Art. 48
Contributo straordinario al Comune di Montepulciano
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Montepulciano, fino ad un massimo di euro 2.100.000,00, finalizzato alla ricostruzione delle mura castellane di Montepulciano lungo via di Collazzi interessate da dissesti idrogeologici, secondo la seguente ripartizione:
a) euro 600.000,00 per l'anno 2023;
b) euro 1.500.000,00 per l’anno 2024.
2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di uno specifico accordo fra la Regione e il Comune di Montepulciano, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 2.100.000,00, di cui euro 600.000,00 per l'anno 2023 ed euro 1.500.000,00 per l’anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2022–2024, annualità 2023 e 2024.
Art. 49
Contributo straordinario per il ripristino di immobili privati danneggiati dal sisma del 9 dicembre 2019 nel Comune di Barberino di Mugello
1. A seguito dell’evento sismico che ha colpito in data 9 dicembre 2019 il territorio dei Comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero, Vaglia e Vicchio, ricadenti nella Città metropolitana di Firenze, per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale ai sensi del Sito esternodecreto Sito esternolegislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile) e, ad oggi, in fase di prosecuzione in regime ordinario ai sensi dell’Sito esternoarticolo 26 del medesimo d.lgs. 1/2018 , la Giunta regionale è autorizzata a stanziare la somma massima di euro 450.000,00 per l’anno 2023.
2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è destinato a finanziare interventi urgenti di ripristino sul patrimonio edilizio privato nel Comune di Barberino di Mugello che risulti ancora danneggiato dall’evento, per l’eliminazione di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità causate da edifici privati la cui situazione statica potrebbe causare danni ad altri immobili e al fine di garantire il libero accesso dei mezzi di soccorso nelle zone di ubicazione degli stessi. L’attuazione degli interventi urgenti di ripristino è a cura del Comune ovvero dei soggetti privati proprietari, sotto forma di contributo straordinario, residenti nel medesimo Comune.
3. Il contributo di cui al comma 2 è erogato in favore di soggetti privati per la realizzazione di interventi di ripristino aventi i seguenti requisiti:
a) interventi relativi ad unità immobiliari abitative destinate, alla data dell’evento calamitoso, ad abitazione principale ovvero alle relative parti comuni appartenenti ad edifici a prevalente destinazione residenziale ed oggetto di ordinanza sindacale di sgombero;
b) con riferimento agli interventi di cui alla lettera a), interventi per i quali, in relazione alla particolare ubicazione dell’immobile danneggiato nel centro abitato del Comune di Barberino, la mancata realizzazione può generare condizioni severe di rischio per la pubblica incolumità e per la sicurezza degli immobili e/o delle infrastrutture locali adiacenti.
4. Sono altresì ammessi al contributo di cui ai commi 2 e 3, gli interventi di ripristino relativi alle unità immobiliari destinate, alla data dell’evento calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale oppure destinata ad uso commerciale, produttivo o di ufficio, la cui realizzazione è strumentale all’efficacia complessiva dei lavori sull’intera unità strutturale di cui fanno parte.
5. Il contributo è attribuito con prevalenza per gli interventi per i quali alla data della domanda sia presente un progetto per la loro esecuzione ed è concesso nell’importo di euro 25.000,00 per unità immobiliare, fatto salvo ripartire proporzionalmente in diminuzione o in aumento le somme che dovessero risultare non sufficienti o eccedenti all'esito dell'istruttoria delle domande di contributo presentate.
6. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro il 31 dicembre 2022, sono definite le modalità di assegnazione ed erogazione delle risorse di cui al comma 1, sulla base delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5. Il termine per la rendicontazione del Comune di Barberino di Mugello alla Regione è il 31 dicembre 2024. (13)

Periodo aggiunto con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 33.

7. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino all’importo massimo di euro 450.000,00 per l’anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2023.
8. Risulta assicurata, in ogni caso. la riacquisizione al bilancio regionale delle eventuali risorse che dovessero essere assegnate per le medesime finalità di cui al presente articolo, a seguito dell'espletamento della procedura prevista all'Sito esternoarticolo 25, comma 2, lettera e), del d.lgs. 1/2018 . Le modalità di tale riacquisizione sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 50
Finanziamenti straordinari per interventi di edilizia scolastica nella Provincia di Pistoia – Liceo Statale C. Lorenzini di Pescia
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Pistoia un finanziamento straordinario di euro 200.000,00 per l’anno 2022, al fine di provvedere a fornire al Liceo Statale C. Lorenzini di Pescia i locali idonei allo svolgimento in sicurezza del prossimo anno scolastico. Detti locali devono permanere ad uso scolastico per un periodo non inferiore ai dieci anni dalla concessione.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione e rendicontazione dei finanziamenti.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 200.000,00 per l’anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2022–2024, annualità 2022.
Art. 51
Contributo straordinario alla Provincia di Pistoia per interventi relativi alla nuova sede dell’ITC Francesco Forti di Monsummano Terme
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Pistoia un contributo fino a un massimo di euro 313.000,00 per l’anno 2023, finalizzato all’acquisto di un terreno idoneo a ospitare la nuova sede dell’Istituto tecnico commerciale “Francesco Forti” di Monsummano Terme, attualmente collocato in una struttura privata inadeguata ad accogliere un ambiente scolastico.
2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di uno specifico accordo fra la Regione e la Provincia di Pistoia, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 313.000,00 per l’anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022–2024, annualità 2023.
CAPO II
Disposizioni in materia di personale
Art. 52
Mobilità, comando, distacco e assegnazione temporanea, aspettativa per rapporti di lavoro presso altra pubblica amministrazione. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 1/2009
1. Dopo il comma 9.1 dell’articolo 29 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), è inserito il seguente:
9.1.1. I comandi e i distacchi attivati fino al 30 aprile 2022 in ambito regionale ai sensi della
legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40
(Disciplina del servizio sanitario regionale), della
legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80
(Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla
l.r. 39/2000
, alla
l.r. 77/2004
e alla
l.r. 24/2000
),
della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23
(Istituzione dell’Autorità portuale
regionale. Modifiche alla
l.r. 88/1998
e l.r. 1/2005
) e
della legge regionale 8 giugno 2018, n. 28
(Agenzia regionale toscana per l’impiego “ARTI”. Modifiche alla
l.r. 32/2002
. Disposizioni di riordino del mercato del lavoro), sono considerati obbligatori ai sensi e per gli effetti dell’
Sito esternoarticolo 30, comma 1 quinquies, del d.lgs. 165/2001
.
”.
Art. 53
Rafforzamento organizzativo della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute. Abrogazione dell’articolo 95 della l.r. 84/2015
1. L’articolo 95 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005 ), è abrogato.
CAPO III
Norme finali
Art. 54
Copertura finanziaria
1. Dall'attuazione degli articoli 38, 52 e 53 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Agli oneri conseguenti alle altre disposizioni della presente legge si fa fronte con le maggiori entrate e le riduzioni di spesa apportate al bilancio di previsione 2022–2024 con la legge regionale di terza variazione.
Art. 55
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

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Vedi Avviso di rettifica sul B.U. n. 7 del 10 febbraio 2023.

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25 , art. 18 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2023, n. 25 , art. 18 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 , art. 17.

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Parola così sostituita con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 , art. 19.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.