Legge regionale 28 novembre 2022, n. 40
Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024.
Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 28 novembre 2022
Art. 27
Contributo straordinario per la riqualificazione, l'innovazione e il potenziamento degli impianti di risalita di proprietà pubblica della montagna toscana. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 54/2021
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2022), le parole: “t
riennio 2022–2024
”, sono sostituite, in entrambe le occorrenze, dalle seguenti: “biennio 2023–2024
”.2. Il comma 5 dell’articolo 3 della l.r. 54/2021 è sostituito dal seguente:
“
5. Per l’attuazione di quanto previsto al presente articolo è autorizzata la spesa fino a un massimo di euro 2.400.000,00 per l’anno 2023 e di euro 600.000,00 per l’anno 2024, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2023 e 2024.
”.Note del Redattore:
Comma prima sostituito conl.r. 27 novembre 2023, n. 42 , art. 17 ; poi così sostituito con l.r. 9 ottobre 2024, n. 38, art. 6 .
Parole prima sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 , art. 19 ; poi così sostituite con l.r. 9 ottobre 2024, n. 38, art. 7 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.